IL LUTTO GIUSTIFICA CALO RENDIMENTO SCOLASTICO. TAR VENETO N.1959/2025

12.11.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

INDICE

1️ IL FATTO

2️ LA SENTENZA

3️ CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

💔 Il fatto:
Uno studente di Treviso, dopo la perdita del padre, vede peggiorare il suo rendimento scolastico. Nonostante gli sforzi e qualche miglioramento, viene bocciato.

2️⃣ ⚖️ La sentenza:
Il TAR Veneto annulla la bocciatura: il lutto è un evento eccezionale che non può essere confuso con scarso impegno. Le assenze e le difficoltà vanno valutate con empatia e ragionevolezza.

3️⃣ 📚 Le conseguenze:
La scuola dovrà riesaminare il caso, concedendo allo studente un tempo congruo e l'uso dei laboratori ripetere la prova.

*****

1️ IL FATTO

Un ragazzo di Treviso ha visto la sua carriera scolastica peggiorare all'improvviso dopo la perdita del padre, avvenuta a fine 2024.-

Il decesso, comunicato subito alla scuola, comportava, infatti, un naturale e comprensibile calo di rendimento. Allo scrutinio di giugno 2025, il Consiglio di Classe sospendeva il giudizio per tre materie, fissando le prove di recupero nei primissimi giorni di luglio.

Nonostante il dolore e il pochissimo tempo per prepararsi, lo studente otteneva risultati incoraggianti, tuttavia, il Consiglio di Classe decideva per la non ammissione alla classe successiva, ritenendo insufficienti i progressi.-

La madre, rappresentata dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, proponeva ricorso al TAR Veneto, denunciando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta della valutazione scolastica.-

2️ LA SENTENZA

Per il Tar il Consiglio di Classe ha richiamato in modo generico le assenze dello studente, senza considerare che l'aumento delle stesse era diretta conseguenza della morte del padre, evento eccezionale e dirompente che non poteva essere equiparato a un ordinario disimpegno scolastico.-
Le assenze, pertanto, dovevano essere valutate come conseguenza di una circostanza contingente e giustificata, e non come indice di scarso rendimento.-

Il TAR rilevava poi come le prove di recupero fossero state fissate nei primissimi giorni di luglio, rendendo impossibile un'adeguata preparazione pratica.-
Nonostante ciò, lo studente aveva dimostrato progressi significativi, raggiungendo la piena sufficienza nonostante il lutto e il poco tempo a disposizione.-

Richiamando l'orientamento uniforme del Consiglio di Stato, il Tar ha affermato che, in presenza di eventi eccezionali come la perdita di un genitore e l'impossibilità materiale di esercitarsi, possono giustificare un calo nel rendimento scolastico e non giustificare la non ammissione alla classe successiva, se non diversamente motivate.-

3️⃣ CONCLUSIONI

L'alunno, quindi, potrà ripetere le prove, decisione giusta in quanto la scuola non è solo luogo di istruzione, ma anche di educazione e crescita della persona.-

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