IL CENSIMENTO NAZIONALE NON SOSTITUISCE OMOLOGAZIONE AUTOVELOX, VERBALE ANNULLATO. GDP LECCE N. 7010/2025

29.12.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ IL CASO DI SPECIE
3️⃣ LA PORTATA DELLA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Autovelox censito ma non omologato 🚗📸
Il Giudice di Pace di Lecce annulla la multa: l'inserimento dell'autovelox nell'elenco ministeriale non equivale all'omologazione tecnica richiesta dalla legge.

2️⃣ Taratura ≠ omologazione ⚙️❌
La taratura periodica non basta: senza omologazione l'accertamento è illegittimo. L'onere di dimostrare la regolarità dello strumento grava sull'Amministrazione, non sul cittadino.

3️⃣ Censimento non salva il verbale 🧾🚫
Il censimento ministeriale ha valore solo ricognitivo. In assenza di omologazione, la multa resta giuridicamente insostenibile, anche se l'autovelox è formalmente autorizzato.

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1️ INTRODUZIONE

Con decisione del 15 dicembre 2025, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso di e annullato un verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Locale del Comune di Trepuzzi, ribadendo principi ormai centrali nella giurisprudenza recente, ma che vanno interpretati dopo il recente intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che il 1° dicembre 2025 ha pubblicato l'elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale.-

2️ IL CASO DI SPECIE

Il verbale contestato riguardava un presunto superamento dei limiti di velocità sulla SS 633 Lecce–Brindisi, rilevato tramite apparecchiatura elettronica e senza contestazione immediata.-

Il ricorrente – assistito dallo Studio Legale Matranga - aveva impugnato il verbale deducendo plurimi vizi dell'accertamento, tra cui – in modo centrale – l'assenza di prova sull'omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata.-

Il giudice di Pace di Lecce Dott.ssa Aventaggiato ha accolto il ricorso riaffermando il principio per cui la taratura è cosa ben diversa dall'omologazione e che non è il cittadino a dover dimostrare che l'autovelox non è omologato, ma l'onere della prova spetta all'Amministrazione (nel caso di specie adempimento non soddisfatto).-

3️ LA PORTATA DELLA SENTENZA

Potrebbe sembrare che la sentenza si limiti a ribadire un principio ormai già consolidato, per cui l'omologazione è diversa dalla taratura.-

Tuttavia la portata è molto più ampia, in quanto l'apparecchiatura era inserita nel censimento del Ministero, seppure non omologata.-

Ne consegue che l'inserimento di un apparecchio nell'elenco ministeriale degli autovelox autorizzati non equivale, né può sostituire, il distinto e imprescindibile procedimento di omologazione previsto dalla normativa tecnica. Il censimento, infatti, ha una funzione meramente ricognitiva e amministrativa, finalizzata a individuare i dispositivi astrattamente legittimati all'uso; l'omologazione, invece, attiene alla verifica tecnica della conformità dello strumento ai requisiti di legge e costituisce presupposto indefettibile per la validità degli accertamenti.-

Nel caso esaminato, dunque, pur rientrando l'apparecchio di Trepuzzi nei dispositivi censiti dal Ministero, l'assenza dell'omologazione ha determinato l'illegittimità del rilevamento e, conseguentemente, l'annullamento del verbale. Ne deriva che il censimento non sana né copre il vizio originario dello strumento: senza omologazione, la sanzione resta giuridicamente insostenibile, anche se l'autovelox risulta formalmente censito nell'elenco ministeriale.-

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