IL CASO LIBERA E IL DIRITTO AL FINE VITA, IL TRIBUNALE DI FIRENZE ORDINA AL CNR DI COSTRUIRE IL DISPOSITIVO PER IL SUICIDIO ASSISTITO.

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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DISCLAIMER
L'articolo che segue non esprime alcuna posizione politica, religiosa, etica o morale in materia di fine vita.-
Il suo contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa, volto a riassumere lo stato dell'arte del diritto al fine vita in Italia, alla luce delle principali pronunce della Corte Costituzionale e dei più recenti provvedimenti giudiziari.-
Ogni riferimento a vicende, persone o opinioni è riportato unicamente per finalità di analisi giuridica e documentazione.-
L'obiettivo è contribuire a una comprensione consapevole e neutrale di un tema complesso e in continua evoluzione, nel rispetto del pluralismo di pensiero e della libertà di coscienza di ciascuno.-
INDICE
1️⃣ IL TEMA DEL FINE VITA IN ITALIA;
2️⃣E SE IL PAZIENTE NON È IN GRADO DI AUTOSOMMINISTRARSI IL FARMACO?;
3️⃣ IL CASO "LIBERA";
4️⃣ IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE;
5️⃣ CONCLUSIONI.-
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ ⚖️ Il diritto al fine vita in Italia: la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 242/2019, 66/2025 e 132/2025, ha delineato i confini della non punibilità del suicidio medicalmente assistito, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione ma solo entro rigorose condizioni mediche e procedurali.
2️⃣ 👁️ Il caso "Libera": una donna affetta da SLA non poteva autosomministrarsi il farmaco letale; il Tribunale di Firenze ha quindi imposto alla ASL e al CNR di creare un dispositivo tecnologico che le consenta di esercitare concretamente il suo diritto, anche tramite comando oculare.
3️⃣ 🤖 Diritto, scienza e umanità: per la prima volta un ente pubblico di ricerca viene incaricato di realizzare la tecnologia per rendere effettivo un diritto costituzionale, segnando il passaggio dal principio astratto alla sua concreta attuazione.
*****
1️⃣IL TEMA DEL FINE VITA IN ITALIA
La questione del fine vita riguarda il diritto di ogni persona gravemente malata di decidere se, come e quando porre fine alle proprie sofferenze, bilanciando due principi fondamentali:
- il diritto alla vita e la sua tutela da parte dello Stato;
- il diritto all'autodeterminazione, cioè la libertà di rifiutare cure, interrompere trattamenti o chiedere assistenza per morire in modo dignitoso.-
Il tema del fine vita in Italia si colloca da anni in un equilibrio sottile, sospeso tra principi costituzionali, assenza di una disciplina organica e interventi giurisprudenziali che cercano di colmare i vuoti del legislatore.-
LA SENTENZA N. 242/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza n. 242
del 2019 della Corte Costituzionale (caso Cappato / Dj Fabo)
è la decisione che ha segnato una svolta nel tema del fine vita in
Italia.-
Con questa pronuncia, la Corte aveva dichiarato non punibile, in
determinate e rigorose condizioni, il soggetto che facilitasse una persona
malata a porre fine alla propria vita, pur restando in vigore il reato di aiuto
al suicidio, previsto dall'art. 580 c.p..-
Ecco i requisiti precisi fissati dalla Corte per la non punibilità:
Condizione del paziente
- Il soggetto deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale (es. ventilazione artificiale, nutrizione forzata, ecc.);
- Deve essere affetto da una patologia irreversibile, cioè una malattia da cui non si può guarire né migliorare in modo apprezzabile;
- la sofferenza fisica e/o psicologiche deve risultare intollerabile;
- il soggetto deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
- Modalità dell'aiuto
- L'aiuto deve provenire da chi rispetti la volontà del malato, senza pressioni o interessi personali;
- Deve essere verificata la sussistenza di tutte le condizioni sopra elencate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), previo parere del comitato etico territorialmente competente.
- Controllo pubblico
- Il percorso deve avvenire in un contesto medico-ospedaliero controllato, che garantisca il diritto all'autodeterminazione ma anche la tutela dei soggetti fragili.-
La Corte non ha "legalizzato" il suicidio assistito, ma ha introdotto una zona di non punibilità nei casi estremi, quando l'intervento di aiuto risponde a una scelta libera, consapevole e umanamente motivata del paziente.-
LA SENTENZA N. 66/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Negli anni successivi, l'assenza di una legge nazionale e le differenti iniziative regionali — spesso incomplete o contraddittorie — avevano evidenziato la fragilità di un sistema fondato esclusivamente sulla giurisprudenza.-
Nel 2025, con la sentenza n. 66, è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale.-
Un giudice aveva
sollevato dubbi di costituzionalità sul requisito del "trattamento di
sostegno vitale", previsto come condizione necessaria per escludere la
punibilità di chi presta aiuto a una persona malata che intenda porre fine alla
propria vita.-
Secondo il giudice rimettente, tale condizione sarebbe stata troppo restrittiva
e discriminatoria nei confronti di chi, pur affetto da una malattia grave e
irreversibile, non è collegato a un macchinario o a una terapia vitale.-
La Corte ha dichiarato
infondata la questione, confermando la legittimità del requisito.-
In altre parole, resta necessario che la persona che chiede l'aiuto al suicidio
dipenda da un trattamento di sostegno vitale (come la ventilazione
meccanica, la nutrizione artificiale o altre terapie indispensabili per la
sopravvivenza).-
LA SENTENZA N. 132/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sempre nel 2025, la
Corte Costituzionale è tornata a occuparsi – o, più precisamente, ha scelto
di non occuparsi fino in fondo – della delicata questione del fine vita.
Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Firenze, su richiesta di
una persona affetta da sclerosi multipla progressiva, una patologia
irreversibile che rientrava nelle condizioni individuate dalla sentenza n.
242/2019 per accedere al suicidio
medicalmente assistito.-
Nel caso concreto, però, il paziente non era in grado di autosomministrarsi il farmaco letale, a causa della perdita totale dell'uso degli arti. Il giudice toscano aveva quindi chiesto alla Corte se fosse costituzionalmente legittimo permettere che un terzo – ad esempio un medico – potesse somministrare il farmaco, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente).-
In realtà, La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 132/2025, ha scelto di non entrare nel merito della questione — cioè non ha stabilito se sia o meno costituzionalmente legittimo consentire a un medico di somministrare il farmaco letale a un paziente impossibilitato ad autosomministrarselo — perché ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di istruttoria da parte del giudice rimettente.-
2️⃣ E SE IL PAZIENTE NON E' IN GRADO DI AUTOSOMMINISTRARSI IL FARMACO?
Restava, quindi, una
questione concreta: cosa accade quando il paziente, pur possedendo tutti i
requisiti, non è fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco?
È proprio questo il nodo della vicenda di "Libera", affetta da una grave
patologia neurodegenerativa - Sclerosi
Laterale Amiotrofica - che le
impedisce qualsiasi movimento volontario. La donna ha chiesto di poter
esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, ma non poteva farlo senza
un dispositivo tecnologico che le consentisse di attivare l'infusione del
farmaco con un comando oculare o analogo.-
In assenza di tali strumenti — non reperibili sul mercato o non forniti dal servizio sanitario — il diritto riconosciuto dalla Corte rischiava di restare puramente teorico: esistente sulla carta, ma inattuabile nella pratica.-
Di qui il ricorso all'Autorità giudiziaria.-
3️⃣ IL CASO LIBERA
Dopo un primo intervento del Tribunale di Firenze (ordinanza 16 ottobre 2025), era stato imposto alla Asl Toscana Nord Ovest di fornire, entro quindici giorni, la strumentazione tecnologica necessaria per consentire alla donna di autosomministrarsi — tramite comando oculare — il farmaco prescelto per porre fine alle proprie sofferenze.-
Tuttavia, le imprese contattate non erano state in grado di fornire alcun dispositivo idoneo. La ASL, rimasta senza soluzioni praticabili, aveva quindi chiesto al giudice ulteriori indicazioni per superare l'impasse tecnica, rappresentando l'impossibilità di reperire sul mercato strumenti compatibili con le condizioni della paziente.-
A questo punto i procuratori di Libera — tra cui l'Avv. Filomena Gallo, Segretaria dell'Associazione Luca Coscioni — avevano individuato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) l'unico ente pubblico dotato delle competenze scientifiche per progettare un sistema personalizzato di autosomministrazione sicuro e rispettoso della dignità della paziente.-
4️⃣ IL PROVVEDIMENTO
All'udienza del 19
novembre, il CNR ha confermato la fattibilità tecnica del dispositivo:
un sistema capace di attivare l'erogazione del farmaco mediante un comando
oculare o altro input motoriamente compatibile con le condizioni della
paziente.-
Il progetto, tuttavia, richiederà circa 90 giorni per essere progettato,
testato e validato secondo le procedure di sicurezza e certificazione previste
dalla normativa.
Con la successiva ordinanza, il Tribunale di Firenze ha disposto:
- che la ASL Toscana Nord Ovest avvii immediatamente la collaborazione con il CNR, sostenendo integralmente le spese;
- che il CNR operi come ausiliario dell'autorità giudiziaria, con mandato diretto a progettare, realizzare e fornire la strumentazione necessaria entro 90 giorni;
- che, una volta consegnato il dispositivo, la USL lo metta a disposizione di "Libera" insieme al farmaco, consentendole di decidere in autonomia se e quando procedere.-
Il provvedimento conferma e dà attuazione concreta ai principi già affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 242/2019 e n. 132/2025, che hanno riconosciuto il diritto del malato a ricorrere al suicidio medicalmente assistito, in presenza di determinate condizioni mediche e di garanzie procedurali.-
5️⃣ CONCLUSIONI
Questa ordinanza segna una tappa cruciale nel percorso italiano sul fine vita: per la prima volta, un ente pubblico di ricerca viene formalmente incaricato da un Tribunale di progettare la tecnologia necessaria a rendere effettivo un diritto costituzionalmente riconosciuto.
Il caso "Libera"
dimostra che il diritto all'autodeterminazione non si ferma davanti agli
ostacoli tecnici, ma può trovare soluzioni nella scienza e nell'innovazione.-
Come osserva il giudice di Firenze, l'effettività della tutela non si misura
solo in termini giuridici, ma anche nella capacità dello Stato di garantire mezzi
concreti per esercitare i propri diritti fondamentali.-
È un passaggio dal "se"
al "come": dal riconoscimento teorico alla realizzazione pratica
della libertà di scegliere.-
"Libera" potrà così decidere del proprio corpo e del proprio destino, non più
lasciata sola ma accompagnata dalle Istituzioni e dalla tecnologia, in
un equilibrio inedito tra diritto, scienza e umanità.-
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