IL CASO DEL CONCORSO DA OPERATORE ECOLOGICO DELLA BAR.S.A. SPA DI BARLETTA. COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO N. 1006/2021

10.07.2022

A cura dell'avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: CONCORSO BARSA - CRITERI - MODALITA' SELEZIONE

INDICE

·1)INTRODUZIONE;

·2)I CRITERI PREVISTI NEL BANDO;

· 3)LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO.-

INTRODUZIONE

SUL POTERE DELLE SOCIETA', A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DI STABILIRE DISCREZIONALMENTE CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE, A MEZZO CONCORSO, DELLA FORZA LAVORO.

Un soggetto, dopo aver partecipato alla selezione pubblica promossa dalla Bar.S.a. spa di Barletta[1], finalizzata alla copertura di n. 13 posti a tempo pieno indeterminato nel profilo di operaio, con la mansione di operatore ecologico, si rivolgeva alla Magistratura del Lavoro di Trani, lamentando, a fronte di un ottimo punteggio, una illegittima collocazione al 69° posto della graduatoria generale, contestando i criteri di valutazione, inseriti nell'art.7 dell'avviso pubblico del 29.04.2019, ritenuti illogici ed erronei, che lo avrebbero ingiustamente penalizzato, in quanto in possesso solo di licenzia di scuola media inferiore.-

Proprio per il titolo di studio posseduto, il ricorrente non entrava a far parte della graduatoria utile per l'assunzione e, di conseguenza, denunciava la - a suo dire - palese ingiustizia, individuabile nella circostanza che, da un lato, il bando permetteva la partecipazione a chiunque e, dall'altro, attribuiva un punteggio, di partenza, maggiore, proporzionalmente al titolo di studio raggiunto.-

[2]

I CRITERI PREVISTI NEL BANDO

Il bando in questione prevedeva dei requisiti

  • "tipici" quali l'età, il godimento dei diritti civili e politici (non utili sotto il profilo dell'attribuzione di punti);
  • "specifici", quali il requisito della licenza di scuola secondaria di primo grado, nonché il possesso della patente B o superiore, quest'ultimi espressamente previsti dall'art. 7.-

Il successivo art. 9 prevedeva l'incidenza di questi titoli sotto il profilo del punteggio:

  • Massimo 9 punti per i titoli di studio;
  • Massimo 18 punti per i titoli di servizio;
  • Massimo 3 punti per titoli vari, come patente o carta qualificazione conducente.-

In particolare, poi, perché oggetto della controversia, i titoli di studio, per il bando garantivano i seguenti punti:

  • Attestato scuola professionale 3 punti;
  • Diploma di scuola media superiore 5 punti;
  • Laurea triennale 7 punti;
  • Laurea magistrale o vecchio ordinamento 9 punti.-

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Trani, nella persona del Presidente dott.ssa Angela Arbore, dopo aver, preliminarmente, confermato la propria competenza[2], precisava che:

"la società datrice di lavoro è a totale partecipazione di un ente pubblico, di conseguenza, soggiace alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 175/2016, c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, segnatamente, all'art. 19 co.2[3], il quale attribuisce a dette società, di stabilire discrezionalmente criteri e modalità di selezione della forza lavoro che ritengono più idonei in relazione alle esigenze ed agli obiettivi aziendali, con l'unico vincolo attinente il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, nonché di quelli sanciti dall'art. 35 co. 3 del T.U.P.I., ovvero di economicità e celerità della selezione, l'utilizzo di criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità dei sessi".-

(A)

L'APPLICAZIONE DEI SUDDETTI PRINCIPI

Nel caso di specie, tali criteri veniva considerati rispettati:

  • Per quanto riguarda l'osservanza del principio di trasparenza, l'avviso di selezione era stato pubblicato sul sito istituzionale della BAR.SA s.p.a., con indicazione puntuale delle tempistiche e dei criteri di valutazione.-
  • Per quanto riguarda i principi di meritocrazia, imparzialità e non discriminazione, gli stessi erano stati rispettati attraverso il riconoscimento di ulteriori punteggi ai possessori di titoli, quali, a titolo esemplificativo, percorso di studio, maggiore esperienza lavorativa maturata e detenzione di attestati di guida speciali).-
  • Per quanto riguarda il principio di parità, lo stesso era stato adempiuto dalla società resistente con la predisposizione di un massimale di n. 18 punti per i titoli di servizio, di un massimale di n.3 punti per i titoli vari e un massimale di n. 9 punti per i titoli di studio, anche in virtù di quanto stabilito dalle linee Guida adottate dal Ministero della P.A. che, con la direttiva n. 3 del 2018, invitava "stabilire un punteggio massimo a determinati titoli".-
  • Sotto il medesimo profilo, occorre evidenziare come la società resistente avesse scrupolosamente osservato quanto disposto dal regolamento aziendale nella parte afferente il reclutamento del personale, in particolare all'art. 12, nel quale, con riferimento alla valutazione dei titoli, è espressamente previsto che: "La selezione può[4] prevedere il solo giudizio complessivo di idoneità, senza una valutazione comparativa, soltanto per i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo".-

(B)

SUL CRITERIO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

Discorso a parte merita, proprio, la valutazione dei titoli di studio, capofila dei motivi di doglianza del ricorrente, fermatosi alla licenza media inferiore.-

La lex specialis, il regolamento concorsuale, prevedeva una procedura di reclutamento c.d. mista, denominata "Selezione Pubblica per Titoli ed Esami", in cui veniva prevista una graduazione dei punteggi per le due prove d'esame, per i titoli di studio in possesso dal candidato, nonché un punteggio per "altri titoli", ovvero sia n. 9 punti per i laureati magistrali, n. 7 punti alle lauree brevi, n. 5 punti ai diplomi e n. 3 punti agli attestati di partecipazione alle scuole professionali.-

Trattavasi, pertanto:

di criterio finalizzato alla selezione del miglior personale possibile, in conformità della recente giurisprudenza giuslavoristica (Cass. n. 21057/2015) ed amministrativa (Consiglio di Stato n. 676/2021).-

Ne derivava la legittimità della previsione della valorizzazione, da parte della società datrice di lavoro, di quei soggetti in possesso di un titolo di studio superiore alla terza media, scelta, inoltre, conveniente per due motivi:

  • Il primo è la possibilità, riconosciuta per legge, per i lavoratori di poter effettuare la cd. "progressione di carriera verticale", vale a dire procedure di selezione interne e/o con riserva di posti al personale già dipendente, che consentono alla parte datoriale di fronteggiare una carenza di personale inquadrato in aree diverse e/o funzioni superiori del C.C.N.L. di categoria, per cui è richiesta la laurea o la licenza di scuola media superiore, con il vantaggio di poter assumere forza lavoro già a conoscenza dell'organizzazione delle dinamiche e delle esigenze connesse ai servizi;
  • il secondo derivante dalla continua evoluzione del mercato del lavoro, il quale richiede sempre più spesso l'utilizzo di mezzi informatici e digitali per cui potrebbe risultate necessario svolgere attività di aggiornamento, per le quali risulterebbe più propenso un candidato che ha concluso un percorso di studi più lungo, quale quello universitario.-

Quanto fin qui detto, valeva anche per il punteggio massimo di n. 18 punti attribuito ai possessori di titoli di servizio, afferenti esperienze lavorative rese nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione in esame. Tale requisito permetteva alla resistente di selezionare un personale che potesse, in tempi celeri, adoperare al lavoro, stante la pregressa conoscenza delle tecniche lavorative maturate nel tempo. Lo stesso criterio veniva utilizzato allorché la resistente attribuiva un punteggio a coloro i quali in possesso di particolari attestati di guida, superiori alla patente di categoria "B", stante la conduzione di autocompattatori, auto - lavacassonetti, autocarri per trasporto rifiuti, auto-innaffiatrici, e tutti quei mezzi utili e necessari al corretto espletamento della mansione oggetto del bando.-

Ne conseguiva la piena legittimità dei criteri valutativi utilizzati dalla BAR.SA. s.p.a. nella predisposizione dell'avviso pubblico di selezione, in quanto risultavano essere stati correttamente assegnati i punteggi così come pubblicati nella relativa graduatoria.-

Al ricorrente, infatti, essendo in possesso del titolo di studio della licenza media, non è stato giustamente riconosciuto alcun punteggio per tale categoria. Lo stesso dicasi per il punteggio relativo alle patenti speciali C e D ed un punteggio ai detentori della Carta di qualificazione del conducente, atteso che quest' ultima era in fase di rinnovazione al momento della presentazione della domanda e dunque scaduto.-

NOTE

[1] E' una società di servizi, il cui capitale sociale, ad oggi, risulta interamente posseduto dal Comune di Barletta.-

[2] Infatti, il Giudice del Lavoro di Trani aderiva all'orientamento maggioritario, per cui "Il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non ha natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle relative controversie" (T.A.R. Milano n. 322/2020); in particolare, secondo questa pronuncia (preceduta da una della Cassazione Civile Cass. n. 17123/2019 e da parecchie amministrative Consiglio di Stato, ad. plen., n. 11/2011; T.A.R. Salerno n.1732/2019; T.A.R. Roma, n. 10803/2017; T.A.R. Piemonte, n.1055/2017; T.A.R. Calabria n.210/2017; T.A.R. Milano, n.1564/2014, nonché dalla recentissime T.A.R. Napoli n. 1890/2021 e 1880/2021) "gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro e che quindi, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria appunto ovvero un presupposto atto amministrativo generale" ed ancora "ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".-

[3] "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".-

[4] Da una lettura meramente letterale della norma aziendale, si evince che trattasi di mera facoltà e non obbligo.- 

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