GIUDICI DI PACE, IL CONSIGLIO DI STATO APRE A FERIE, TFR, CONTRIBUTI E RISARCIMENTO.

09.04.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ⚖️ Il Consiglio di Stato riconosce una svolta importante: i Giudici di Pace non sono equiparati del tutto ai magistrati togati, ma non possono essere esclusi da ferie retribuite, tutele previdenziali e assistenziali.

2️⃣ 💼 Alla ex Giudice di Pace vengono riconosciuti diritti concreti: ferie maturate dal 2002 al 2019, TFR, regolarizzazione contributiva e risarcimento del danno per la reiterazione illegittima dei rapporti a termine.

3️⃣ 🚨 La sentenza segna un principio forte: la magistratura onoraria non può restare in una zona grigia senza diritti, soprattutto quando per anni ha svolto in modo stabile funzioni essenziali per la giustizia.

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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA
3️
CONCLUSIONI

1️ INTRODUZIONE

Sentenza rivoluzionaria? Se non lo è, poco ci manca.-
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, ha accolto l'appello proposto da una ex Giudice di Pace, cessata dall'incarico nel 2019, riformando la precedente decisione del Tar Lazio che aveva respinto la sua domanda. Al centro della vicenda vi era una questione ormai cruciale da anni: se il magistrato onorario potesse continuare ad essere considerato, sul piano sostanziale, una figura priva delle più elementari tutele lavoristiche e previdenziali, nonostante l'attività concretamente svolta e nonostante i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.-

La donna aveva esercitato le funzioni di Giudice di Pace ininterrottamente dal 2002 al 2019, in diverse sedi giudiziarie tra Veneto ed Emilia-Romagna, chiedendo, tra l'altro, il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia, il pagamento delle differenze maturate, nonché la regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assistenziale. -

2️ LA SENTENZA

Da un lato, il Consiglio di Stato ribadisce che non può esservi una totale assimilazione tra magistrati onorari e magistrati ordinari: restano differenze strutturali nelle modalità di reclutamento, nella carriera, nel sistema delle incompatibilità e nell'assetto complessivo del rapporto. Dall'altro lato, però, afferma che queste differenze non possono giustificare l'esclusione assoluta dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni tutela previdenziale e assistenziale.-

Per questa ragione, il Consiglio di Stato – richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2022, causa C-236/20 - ha riconosciuto all'ex Giudice di Pace il diritto alle ferie retribuite per ogni singolo anno di servizio, dal 2002 al 2019, il diritto al trattamento di fine rapporto e il diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale, con un trattamento contributivo analogo, nei limiti indicati, a quello dei magistrati togati e con possibile applicazione del criterio del pro rata temporis. Ai soli fini del parametro economico di riferimento, il Collegio ha individuato la classe stipendiale HH03, propria del magistrato ordinario nel periodo successivo al tirocinio e precedente alla prima valutazione di professionalità.-

Ma non è tutto. La sentenza riconosce anche il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine, chiarendo che, in quanto già cessata dal servizio e quindi non stabilizzabile, il rimedio effettivo non poteva che essere quello risarcitorio, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. L'indennità viene così liquidata in via equitativa in 14 mensilità, tenendo conto della lunga durata del servizio prestato e del comportamento recidivo del datore di lavoro pubblico. -

3️ CONCLUSIONI

La sentenza n. 2716/2026 non afferma una piena equiparazione tra giudici di pace e magistrati togati, ma segna comunque una svolta di enorme rilievo. Perché afferma, in modo chiaro, che il magistrato onorario non può restare confinato in una zona grigia priva di diritti, soprattutto quando per anni ha svolto funzioni giurisdizionali effettive nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.-

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