FUMO PASSIVO IN CARCERE, CONFERMATA CONDANNA DEL MINISTERO GIUSTIZIA PER MORTE AGENTE PENITENZIARIO.

25.01.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ IL FATTO
2️
LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Fumo passivo e doveri del datore pubblico 🚭🏛️
Lo Stato, come qualsiasi datore di lavoro, ha l'obbligo di tutelare la salute dei dipendenti anche dal fumo passivo negli ambienti chiusi, adottando misure concrete e non solo divieti formali.

2️⃣ Responsabilità confermata e nesso causale ⚖️📊
La Corte d'Appello di Lecce conferma la responsabilità del Ministero della Giustizia: è sufficiente dimostrare che sia più probabile che non che la malattia e la morte siano collegate all'esposizione lavorativa prolungata al fumo.

3️⃣ Risarcimento ai familiari e tutela della dignità 👨‍👩‍👧‍👦💔
In caso di morte precoce e presenza di figli minori, il danno da perdita del rapporto parentale è presunto nelle sue conseguenze più gravi e va risarcito secondo criteri equitativi e tabellari.

*****

1️ INTRODUZIONE

La vicenda giudiziaria oggetto di questa pronuncia non è nuova ai lettori de Il Periscopio del Diritto. Già in occasione della sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce n. 2407/2023, ci eravamo occupati della condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei familiari di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto a causa delle gravi conseguenze dell'esposizione prolungata al fumo passivo in carcere.-
La decisione aveva suscitato particolare attenzione perché affrontava, con chiarezza, il tema della tutela della salute dei lavoratori pubblici in ambienti chiusi e complessi come quelli penitenziari, ribadendo che anche lo Stato, in qualità di datore di lavoro, risponde delle omissioni organizzative che espongono i dipendenti a rischi evitabili. Con la sentenza qui esaminata, la Corte di Appello di Lecce è tornata sulla questione, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dal Ministero.-

2️ IL FATTO

Il Collegio leccese, con la sentenza n. 844/2025, ha confermato pienamente quanto già stabilito dal giudice di primo grado, confermando che:

  • l'Amministrazione pubblica (Ministero della Giustizia) aveva l'obbligo di proteggere la salute del dipendente anche dall'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro chiusi. Questo obbligo non è limitato al semplice divieto di fumare: richiede misure concrete — come una migliore aerazione degli ambienti, la vigilanza sul rispetto delle regole e sistemi organizzativi per evitare che i lavoratori stessero per anni in locali saturi di fumo;
  • non è bastato che l'Amministrazione sostenesse di non poter fare di più per motivi logistici o strutturali: i giudici hanno ritenuto che si potesse e dovesse fare di più, e che l'ente non abbia dimostrato di aver adottato misure adeguate;
  • sul piano causale, i giudici hanno confermato il criterio civilistico ordinario: per ottenere il risarcimento non serve dimostrare il nesso di causa "in via certa", bensì che sia più probabile che non che la morte sia conseguita all'esposizione lavorativa al fumo. La consulenza tecnica prodotta dalla parte attrice ha soddisfatto questo requisito, in quanto il lavoratore non era fumatore e l'esposizione al fumo passivo in carcere è risultata prolungata e intensa;
  • infine, sul danno da perdita del rapporto parentale, la Corte ha confermato che, in presenza di una morte precoce e di tre figli minori, non è necessaria una prova "rigorosa" della sofferenza: le gravi circostanze familiari giustificano la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle di riferimento.

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