FORZA MAGGIORE E DEBITI FISCALI, STOP ALLA DECADENZA AUTOMATICA DALLA ROTTAMAZIONE

21.12.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣ COS'È LA RATEIZZAZIONE E QUANDO SI PERDE
2️⃣ IL CASO DECISO DALLA CORTE TRIBUTARIA DI ROMA
3️⃣ IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI
4️⃣ LA DECISIONE: RIPRISTINO DEL PIANO E MESSAGGIO AL FISCO
5️⃣ CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ⚖️ Cos'è la rateizzazione e quando si perde
La rateizzazione consente al contribuente in difficoltà di dilazionare il debito fiscale ed evitare azioni esecutive; la legge prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, con immediata esigibilità dell'intero importo.

2️⃣ 🏥📑 Il caso deciso dalla Corte Tributaria di Roma
Un contribuente, affetto da grave malattia oncologica, non ha potuto rispettare il piano di pagamento. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione lo ha dichiarato decaduto in modo automatico, ma il ricorrente ha dimostrato, con documentazione medica, che l'inadempimento dipendeva da cause di forza maggiore.

3️⃣ 🏛️📜 Il principio affermato dai giudici e la decisione finale
La Corte ha escluso l'applicazione automatica della decadenza, richiamando i principi di ragionevolezza, proporzionalità, motivazione e buona amministrazione, e ha ordinato il ripristino del piano di rateizzazione con rimodulazione delle rate non pagate.

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1️ COS'È LA RATEIZZAZIONE E QUANDO SI PERDE

La rateizzazione è una possibilità concessa ai contribuenti che si trovano in difficoltà economiche: permette di pagare i propri debiti verso il Fisco in più volte, dilazionando l'importo dovuto in rate mensili o trimestrali. Si tratta, in sostanza, di un accordo che consente di evitare procedure esecutive, purché il piano venga rispettato.-

La legge, infatti, è chiara: se il contribuente salta il pagamento di otto rate, anche non consecutive, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può dichiararlo decaduto dal beneficio della rateizzazione. In pratica, l'intero debito torna immediatamente esigibile, e l'agente della riscossione può riprendere le azioni coattive (fermi, ipoteche, pignoramenti).-

Ma cosa accade quando il mancato pagamento non è frutto di negligenza, bensì di cause di forza maggiore?

2️ IL CASO DECISO DALLA CORTE TRIBUTARIA DI ROMA

Con la sentenza n. 15671/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha affrontato proprio una di queste situazioni.-
Un contribuente, colpito da una grave malattia oncologica e sottoposto a intervento chirurgico e lunghi cicli di chemioterapia, non era riuscito a rispettare il piano di pagamento, non onorando le otto rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriori valutazioni, lo aveva dichiarato decaduto dalla rateizzazione e intimato il pagamento immediato del residuo.-

Il ricorrente, assistito da idonea documentazione medica, ha dimostrato che il mancato versamento era dovuto a circostanze oggettive e insuperabili, non certo a una scelta volontaria.-

3️ IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI

La Corte romana ha accolto il ricorso, sottolineando che la disciplina della decadenza, per quanto rigorosa, non può essere applicata in modo cieco e automatico.-
Anche il diritto tributario – spiegano i giudici – deve essere interpretato alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000).-

In particolare, la Corte ha evidenziato che:

  • ogni provvedimento amministrativo, anche in materia fiscale, deve essere adeguatamente motivato, spiegando le ragioni della decisione;
  • non è ammissibile equiparare una condizione clinica grave a un comportamento negligente o volontario;
  • il principio di buona amministrazione impone all'ente pubblico di considerare le reali condizioni del contribuente prima di applicare sanzioni o decadenze.-

4️ LA DECISIONE: RIPRISTINO DEL PIANO E MESSAGGIO AL FISCO

La Corte non si è limitata a cancellare l'intimazione di pagamento: ha anche ordinato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di ripristinare il piano di rateizzazione, prevedendo la rimodulazione delle rate non pagate.-

5️ CONCLUSIONI

Il principio affermato è destinato a fare scuola: la decadenza dal piano di rateizzazione non può operare quando l'inadempimento non è imputabile al contribuente, ma è dovuto a eventi imprevedibili e inevitabili.-

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