FINTO CLIENTE, VERO LICENZIAMENTO, IL TRIBUNALE DI SIENA BOCCIA IL TEST DEL CARRELLO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA
3️⃣ CONCLUSIONI
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Test "formativo" usato come trappola 🛒⚠️
Il "test del carrello", presentato come verifica della formazione, è stato in realtà utilizzato per costruire un addebito disciplinare: merce occultata apposta, controllo a sorpresa e ammanco simulato.
2️⃣ Licenziamento illegittimo e reintegra ⚖️👔
Il Tribunale di Siena ha dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione di buona fede, dignità del lavoratore e proporzionalità della sanzione, ordinando la reintegrazione.
3️⃣ Il cassiere non è un vigilante 🛑🏪
Pretendere controlli intrusivi sui clienti significa imporre mansioni inesigibili e rischiose, estranee al CCNL: il controllo aziendale ha limiti giuridici precisi.
*****
1️⃣ INTRODUZIONE
Un lavoratore, addetto
alle operazioni di cassa presso un punto vendita della grande distribuzione
organizzata, con anzianità di servizio superiore a dieci anni, veniva sottoposto
nel corso del 2025 a un cosiddetto "test del carrello".-
Il test consiste nella simulazione di una normale operazione di pagamento,
durante la quale l'ispettore aziendale occulta intenzionalmente merce
all'interno di cartoni chiusi (in questo caso birra) e sotto altri colli presenti nel
carrello, oltre a predisporre errori sulla corrispondenza tra prodotti
ortofrutta ed etichettatura degli stessi.-
All'esito dell'operazione, la società contestava al lavoratore di non aver rilevato l'occultamento della merce e di aver consentito il pagamento di un importo inferiore a quello effettivamente dovuto, quantificando un ammanco simulato di oltre 100 euro.-
Il lavoratore subiva un procedimento disciplinare e, successivamente, licenziato per giusta causa.-
Tale provvedimento viene contestato in giudizio, promosso dal lavoratore con l'assistenza degli avv. Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani
2️⃣ LA SENTENZA
Il Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Dott. Delio Cammarosano, con la sentenza n. 586/2025, accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore.-
Della scelta del lavoratore di non tornare in azienda, ce ne siamo già occupati (clicca qui https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/test-del-carrello-licenziato-reintegrato-ma-non-torna-a-lavoro-ecco-il-motivo/), in questo articolo cerchiamo di capire le motivazioni addotte dal Tribunale.-
La motivazione si articola su più livelli:
a) Natura del "test del carrello"
Il
giudice chiarisce che il test, per come descritto dalla stessa azienda, è
qualificabile come verifica della formazione.-
Un controllo di questo tipo, se ha finalità formative, non può essere
utilizzato come base per una contestazione disciplinare, tanto meno per un
licenziamento.-
Secondo il Tribunale, un esito negativo di un test formativo dovrebbe condurre, secondo buona fede e correttezza, a:
- ulteriore formazione;
- affiancamento;
- eventuale rimodulazione delle mansioni.-
Non alla sanzione espulsiva.-
b) Violazione dei principi di buona fede e correttezza
Il Tribunale rileva che il test è stato:
- svolto a sorpresa;
- eseguito durante l'ordinaria attività lavorativa;
- reiterato solo nei confronti del ricorrente, pur avendo egli già superato un precedente test.-
Questa modalità di controllo viene ritenuta contraria agli artt. 1175 e 1375 c.c., poiché altera l'equilibrio del rapporto e tradisce la finalità dichiarata della formazione.-
c) Dignità del lavoratore e art. 2087 c.c.
Il giudice evidenzia che il test, così concepito, espone il lavoratore a:
- stress emotivo;
- pressione non giustificata;
- rischio di conflitto con i clienti (apertura di colli, rottura di confezioni).-
Ciò comporta una violazione dell'art. 2087 c.c., che tutela non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore.-
d) Mansioni del cassiere e inesigibilità delle condotte richieste
Un passaggio centrale riguarda il profilo professionale del cassiere.-
Il CCNL applicato:
- non attribuisce al cassiere funzioni di vigilanza o antitaccheggio;
- non prevede obblighi di controllo intrusivo sui clienti;
- non contempla attività ispettive o di protezione del patrimonio aziendale.-
Pretendere che il cassiere:
- apra colli sigillati,
- rompa confezioni,
- sospetti il cliente in assenza di indizi,
- esponga sé stesso a possibili reazioni verbali o fisiche,
significa imporre prestazioni inesigibili, estranee al profilo professionale e potenzialmente pericolose, anche sotto il profilo della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) peraltro senza formazione specifica né riconoscimento economico.-
Tali condotte vengono qualificate come inesigibili.-
e) Proporzionalità della sanzione
Anche ammettendo che taluni controlli minimi (come la verifica visiva dell'ortofrutta nel sacchetto trasparente) rientrino nella normale diligenza, il Tribunale esclude che le omissioni contestate possano giustificare un licenziamento.-
La sanzione espulsiva è ritenuta manifestamente sproporzionata, soprattutto in relazione:
- alla natura simulata dell'evento;
- al contesto lavorativo;
- all'assenza di dolo;
- alla lunga anzianità di servizio.-
3️⃣ CONCLUSIONI
Quando il controllo aziendale perde neutralità e diventa strumento per "attendere il lavoratore al varco", viene meno il rispetto dei principi fondamentali del diritto del lavoro: buona fede, proporzionalità, tutela della dignità della persona.-
Il Tribunale di Siena non contesta in astratto il potere del datore di lavoro di verificare la professionalità del dipendente. Ciò che viene radicalmente censurato è la trasformazione di un'attività dichiaratamente formativa in un mezzo punitivo, utilizzato per costruire artificialmente l'inadempimento e giustificare il licenziamento.
Il Tribunale di Siena non boccia il "test del carrello" per ragioni emotive o ideologiche, ma perché giuridicamente incompatibile con:
- la funzione della formazione,
- i principi di buona fede e correttezza,
- la tutela della dignità del lavoratore,
- il perimetro delle mansioni contrattuali,
- il principio di proporzionalità della sanzione.-
La vicenda non si esaurisce con la sentenza: come anticipato, il lavoratore, pur reintegrato, ha scelto di non rientrare in azienda, segno evidente di come controlli vissuti come punitivi possano compromettere irreversibilmente il rapporto fiduciario.-
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