FAI IL CAFFÈ, SEI UNA DONNA. UMILIATA UNA DIRIGENTE, IL TRIBUNALE RICONOSCE LA DISCRIMINAZIONE

20.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA
3️
CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ☕ "Fai il caffè, sei una donna" non è una battuta: quando una dirigente viene umiliata con frasi del genere, il problema non è solo il tono offensivo, ma il contenuto sessista e svalutativo della frase.

2️⃣ ⚖️ Per il Tribunale quelle parole sono discriminazione di genere: l'invito a fare il caffè, letto insieme ad altre frasi come "ci vuole un uomo", è stato considerato parte di un contesto di molestie discriminatorie sul lavoro.

3️⃣ 🚫 La sentenza lancia un messaggio netto: usare stereotipi di genere per ridicolizzare, sminuire o svuotare il ruolo professionale di una donna espone a responsabilità seria, risarcimento e tutela piena della lavoratrice.

*****

1️ INTRODUZIONE

Il caso riguarda una dirigente, in servizio da anni, licenziata in data 29 luglio 2024 durante il periodo di gravidanza, a seguito di contestazioni disciplinari fondate, in sintesi, sull'uso personale della carta di credito aziendale e sul sovraccarico di magazzino.-

La lavoratrice, impugnando in giudizio il licenziamento, ha denunciato l'esistenza di un contesto di vessazioni e di molestie discriminatorie di genere, allegando una lunga sequenza di comportamenti tenuti soprattutto dall'amministratore delegato nei suoi confronti: espressioni sessiste pronunciate anche in presenza di altri dipendenti, ordini di "fare il caffè" in quanto donna, affermazioni del tipo "avrei bisogno di un uomo", esclusioni dalle riunioni, progressivo svuotamento del ruolo e, più in generale, una crescente emarginazione professionale, sino alla sostanziale estromissione dal contesto lavorativo.-

2️ LA SENTENZA

Con la sentenza del Tribunale di Treviso, 4 marzo 2026, n. 173, pronunciata dalla giudice del lavoro dott.ssa Maddalena Saturni, non solo è stato dichiarato nullo il licenziamento per violazione dell'art. 54 del d.lgs. 151/2001, con ordine di immediata reintegrazione della lavoratrice, ma i fatti sono stati anche qualificati come molestie discriminatorie di genere ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 198/2006.-

Le frasi rivolte alla lavoratrice — tra cui l'invito a "fare il caffè" nonostante il suo ruolo dirigenziale, e proprio perché donna, nonché l'affermazione secondo cui per quel ruolo "ci voleva un uomo" — non sono state lette come episodi isolati, ma come espressione di un più ampio contesto di umiliazione, isolamento e svilimento professionale. In questa prospettiva, il licenziamento è stato considerato l'approdo finale di un percorso discriminatorio.-

Sul piano economico, la sentenza ha condannato in solido la società e l'autore materiale delle condotte al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da discriminazione, oltre interessi. Ha inoltre riconosciuto euro 1.725,00 per danno biologico temporaneo parziale, sulla base della documentazione medica prodotta.-

3️ CONCLUSIONI

La pronuncia colpisce per quattro profili di particolare rilievo.-

1) Funzione deterrente del risarcimento
Il Tribunale afferma con chiarezza che, nei casi di discriminazione di genere, il risarcimento non può essere solo simbolico. Deve essere anche effettivo e dissuasivo, cioè concretamente idoneo a scoraggiare il ripetersi di condotte analoghe. Un importo troppo basso, soprattutto se rapportato alla capacità economica di chi ha discriminato, rischia infatti di non svolgere alcuna reale funzione deterrente.-

2) Centralità della lesione della dignità
Il giudice riconosce che offese sessiste, ripetute e pubblicamente degradanti, ledono di per sé la dignità della lavoratrice e giustificano un risarcimento autonomo, anche senza dover trasformare necessariamente ogni sofferenza in prova medica o clinica.-

3) Metodo di quantificazione del danno
Un altro profilo innovativo riguarda il criterio utilizzato per liquidare il danno. Il Tribunale richiama in via analogica le Tabelle di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa, utilizzandole come parametro orientativo. In questo modo, la liquidazione non resta affidata a una valutazione puramente intuitiva o soggettiva, ma viene ancorata a criteri più concreti e verificabili, tenendo conto della gravità delle frasi, del contesto pubblico, del ruolo dell'autore e dell'effetto umiliante subito dalla vittima.-

4) Riconoscimento della vulnerabilità anche delle figure apicali
La sentenza evidenzia che anche una dirigente può essere vittima di molestie discriminatorie di genere. Anzi, proprio il ruolo elevato della lavoratrice rende ancora più evidente la portata umiliante e svalutativa delle condotte subite. Il giudice supera così l'idea secondo cui una posizione professionale apicale costituirebbe, di per sé, una protezione contro la discriminazione.-

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