ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E RESTITUZIONE DEI COSTI DEL CREDITO. GDP BISCEGLIE N. 104/2023

22.12.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS:  COSTI UP FRONT - COSTI RECURRING - ESTINZIONE FINANZIAMENTO - ART. 125 SEXIES TUB - SENTENZA LEXITOR - PRO RATA TEMPORIS - GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 104/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) SUL DIRITTO ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO;

3) SUL PRINCIPIO "PRO RATA TEMPORIS".-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto, dopo aver estinto anticipatamente un mutuo, di cui era titolare, richiedeva, in virtù del principio "pro rata temporis", all'Istituto erogante, la restituzione delle somme non più dovute; di fronte al rifiuto della Banca, si rivolgeva al Giudice di Pace di Bisceglie[1], che accogliendo la domanda, ha proceduto ad una puntuale ricostruzione della disciplina, che merita di essere sintetizzata.-

[2]

SUL DIRITTO ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

Se tale diritto è da tempo riconosciuto, vi era, diversamente, grande incertezza sulle somme che dovessero rientrarvi.-

Di conseguenza, è opportuno fare un brevissimo excursus storico giuridico.-

La prima formulazione dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (Tub), tanto prevedeva:

"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".-

L'applicazione giurisprudenziale di tale diritto aveva portato ad escludere dalla restituzione le somme relative ai cc.dd. costi up-front (quelli relativi alle attività per la concessione del finanziamento, ad esempio l'intera istruttoria), riconoscendo, viceversa, solo i costi cc.dd. recurring (cioè quelli "ricorrenti" ma indipendenti dal finanziamento, come ad esempio quelli relativi alle spese di incasso delle singole rate).-

Tale interpretazione è stata smentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, con la pronuncia n. 383/2019, conosciuta come "sentenza Lexitor[2]" che, interpretando la direttiva 2008/48/CE[3], aveva riconosciuto il diritto a ricevere la restituzione "tutti i costi posti a carico del consumatore[4]".-

Nonostante l'intervento comunitario, il Decreto sostegni bis, legge 106/21, continuava a prevedere il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo per costi recurring, seppure con riferimento ai soli contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021.-

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2/11/2021, aveva rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale la legittimità costituzionale della normativa appena descritta per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.-

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha risolto la questione interpretativa relativa all'art. 11-octies del Decreto Sostegni bis, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limitava ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata.-

Con la citata pronuncia, che ha riallineato la nostra disciplina a quelle europea, la Corte Costituzionale ha sancito il diritto del consumatore alla restituzione sia dei costi RECURRING, che di quelli UP FRONT, in relazione a tutti i contratti, sia antecedenti, che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).-

Tale principio è stato recepito dalla nostra giurisprudenza: Tribunale di Ferrara sentenza n. 81/2023, Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 2211/2023; Tribunale Napoli sentenza n. 6960/2023; Corte d'Appello Napoli n. 3627/2023; Trib. Avellino n. 1236/2023.-

Ad oggi, l'art. 125 sexies del Tub tanto dispone:

"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte[5]".-

[3]

SUL PRINCIPIO "PRO RATA TEMPORIS"

Stabilito che questi costi vadano rimborsati, come si procede al loro calcolo?

Per quanto riguarda i costi recurring si ottiene con il criterio del "pro-rata temporis", cioè il valore da restituire è proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate[6].-

Per quanto riguard i costi up-front, in mancanza di una normativa specifica, la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate soppresse dall'estinzione rapportato al totale degli interessi[7].-

NOTE

[1] Assistito dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso, che si ringrazia per aver messo a disposizione la sentenza.-

[2] Che prende il nome da una società polacca attiva nell'offerta di servizi ai consumatori.-

[3] Che tanto prevedeva: "il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"; tale Direttiva aveva invitato tutti gli stati membri ad adeguarsi a tale disciplina e nel nostro ordinamento aveva trovato ingresso attraverso il d.lgs 141/2010".-

[4] In conclusione, per effetto della sentenza "Lexitor", l'art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.-

[5] "Il testo attuale e quello precedente dell'art. 125sexies TUB, al mero confronto, appaiono sostanzialmente sovrapponibili; solo la "nuova" versione esprime con maggiore chiarezza che è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi. Principio, peraltro, che la giurisprudenza aveva già sancito in via interpretativa in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee. Il "nuovo" testo dell'art. 125sexies TUB prevede che il consumatore ha diritto a una riduzione del "costo totale del credito", così come il "vecchio testo", pari agli interessi e a tutti i costi "in misura proporzionale alla vita residua del contratto". Il "vecchio testo" analogamente stabiliva il diritto del consumatore alla riduzione del "costo totale del credito" pari agli interessi e ai costi dovuti "per la vita residua del contratto". Il "nuovo" testo dell'art. 125sexies TUB precisa in più che dalla riduzione sono escluse le imposte". (Giudice di Pace di Campobasso n.127/2023).-

[6] Ad esempio, a fronte di un costo recurring di € 1.200 su un contratto di 120 rate mensili di cui 65 già pagate, il calcolo del rimborso può avvenire con la seguente proporzione: € 1.200 : rimborso = 120 : (120-65) da cui rimborso = € 550

[7] Ad esempio, a fronte di un costo up-front di € 600 su un contratto che prevede un pagamento di € 4.000 complessivi di interessi, di cui € 2.200 già pagati nelle rate scadute, il calcolo del rimborso può avvenire con la seguente proporzione: € 600 : rimborso = € 4.000 : (€ 4.000 - € 2.200) da cui rimborso = € 270

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