ESISTE UN DIRITTO ALL’AUTOREFEZIONE SCOLASTICA?

02.11.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: AUTOREFEZIONE - SCUOLA 

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2)IL SERVIZIO MENSA;

3)L'AUTOREFEZIONE;

4)CONCLUSIONI

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INTRODUZIONE

La recente sentenza del Consiglio di Stato 7957/2022, che aveva dichiarato la illegittimità del provvedimento, con il quale un Dirigente Scolastico aveva imposto agli studenti la fruizione obbligatoria del servizio pubblico di mensa, ovvero, in alternativa, l'uscita da scuola durante il tempo occorrente per la consumazione del pasto, con il conseguente divieto, in via generalizzata, di consumare a scuola il pasto portato da casa, offre l'occasione per fare luce sull'istituto della c.d. "autorefezione".-

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IL SERVIZIO MENSA

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nel regolare l'effettività del diritto allo studio, prevede che ": i) «laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati (...) servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati» (art. 6); ii) tali servizi sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi (art. 3)".-

Il servizio mensa è compreso nel "tempo scuola" «perchè esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all'alimentazione» (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2019, n.20504).-

Tale servizio, inserendosi nell'ambito delle prestazioni scolastiche, costituisce un servizio pubblico reso agli utenti, che sono liberi di non servirsene.- (più in particolare il servizio di refezione scolastica - in ogni caso non riconducibile al diritto all'istruzione - è facoltativo sia per l'ente, libero anche di non erogarlo, sia per l'utenza, libera di non servirsene).-

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L'AUTOREFEZIONE

In questo contesto, si inserisce la c.d. autorefezione, ossia per la possibilità di far consumare ai minori cibi di preparazione domestica in ambito scolastico.-

ESISTE UN DIRITTO ALL'AUTOREFEZIONE?

Se l'autorefezione, quale esplicazione del diritto costituzionale alla scelta alimentare tutelato dagli articoli 2 e 32 Cost., deve avere pari dignità rispetto a qualsiasi altra scelta clinica, etica o religiosa, specie in presenza di un rischio per la salute psicologica del minore, tuttavia deve essere considerato come un "diritto procedimentale", condizionato cioè all'organizzazione che decide di darsi, in modo procedimentalizzato e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il singolo istituto scolastico (Cass. Sezioni Unite 20504/2019). -

Una diversa interpretazione, non convincente, parla non già di un «diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione, durante l'orario della mensa» (Cass. civ., sez. un., n. 20504 del 2019) [...] ma di un interesse legittimo avente ad oggetto un comportamento dell'amministrazione che deve rispettare le condizioni e i limiti di esercizio del potere. Il bene della vita cui tende il privato è la possibilità di ricorrere al "pasto domestico".- (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5839)

Il rapporto giuridico così ricostruito è regolato dai principi generali e dalle norme di diritto pubblico e di diritto privato.-

Al di là di questa distinzione, che resta importante, l'Amministrazione scolastica, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve adottare la decisione finale che tuteli l'interesse pubblico in modo necessario, adeguato e proporzionato in senso stretto rispetto alla posizione soggettiva del privato (Cons. Stato, sez. VI, ord. 30 novembre 2020, n. 6926).-

Ad esempio, la soluzione preclusiva[1] al cd. pasto domestico non può derivare, dalla impossibilità di effettuare una adeguata vigilanza per evitare contaminazione di cibi e rischi per la salute, in quanto, sotto il primo profilo, lo stesso problema si porrebbe - ma mai lo si è posto - con la merenda, quasi sempre portata dall'alunno da casa e sotto il secondo profilo, il compito di vigilanza oltre che sugli stessi insegnati, potrebbe essere svolto dal personale già in servizio.-

Sul punto, inoltre, è necessario richiamare la Circolare del Miur n.348/2017 che, di fatto, ha riconosciuto il diritto di consumare il cibo portato da casa, dettando alcune regole igieniche.-

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CONCLUSIONI

In definitiva, "pertanto, per poter legittimamente restringere da parte della pubblica autorità una tale naturale facoltà dell'individuo o per esso della famiglia, è necessario che sussistano dimostrate e proporzionali ragioni."-

La richiesta di consumare il pasto domestico in linea di principio deve, dunque, ammettersi e può essere accolta, anche con modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente (Cfr. Cons Stato, Sez. VI, 2/12/2020, n. 7640).-

Giova ancora puntualizzare che "l'autorefezione non comporta - di necessità - una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell'Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2851/2021) anche se "non può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l'allestimento di diverso spazio all'interno dello stesso istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto -allorché risulti inefficiente da un punto di vista dell'azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa - perché ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo né diritti soggettivi assoluti né il principio - anch'esso costituzionalmente garantito - di un'organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell'amministrazione".- (Tar Lombardia 2486/2020).-

NOTE:

[1] Come anche l'assunto che "il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale" non può essere posto a base del diniego".-

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