EQUO COMPENSO, PER IL CNF LA REGOLA DEONTOLOGICA VALE SOLO CON I CLIENTI FORTI

13.04.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE
1️ INTRODUZIONE
2️
LA CIRCOLARE
3️
COSA CAMBIA DAVVERO

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ⚖️ Il CNF chiarisce i confini dell'equo compenso deontologico
Con la circolare n. 1-C-2026, il Consiglio Nazionale Forense precisa che l'art. 25-bis del Codice deontologico forense non si applica a tutti i rapporti professionali, ma solo a quelli previsti dalla legge n. 49/2023.

2️⃣ 🏛️ La disciplina vale solo per i cosiddetti "clienti forti"
Le regole sull'equo compenso riguardano soltanto rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese, pubbliche amministrazioni e società partecipate, cioè i soggetti indicati espressamente dal legislatore.

3️⃣ 📌 Per gli altri clienti, l'equo compenso non diventa una regola disciplinare generale
Fuori da quel perimetro, il divieto di pattuire compensi non equi non opera sul piano deontologico: il vero messaggio della circolare è che l'equo compenso non vale indistintamente per ogni parcella, ma resta limitato ai casi previsti dalla legge.

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1️ INTRODUZIONE

L'equo compenso, almeno sul piano deontologico, non diventa una regola universale, valida per ogni incarico professionale dell'avvocato. Con la circolare n. 1-C-2026 dell'8 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense interviene per chiarire in modo espresso che il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense opera solo entro il perimetro tracciato dalla legge n. 49/2023, cioè nei rapporti con i cosiddetti clienti forti. La modifica dell'art. 25-bis, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, è poi entrata in vigore il 7 aprile 2026, decorso il termine di due mesi dalla pubblicazione.-

2️ LA CIRCOLARE

Il chiarimento del CNF arriva dopo le contestazioni mosse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva rilevato il rischio di una lettura troppo ampia della precedente formulazione dell'art. 25-bis, potenzialmente idonea a far apparire la disciplina dell'equo compenso come applicabile indistintamente a ogni rapporto tra avvocato e cliente. Proprio per superare questo rischio, il CNF ha modificato la norma con deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026, recependo in modo più aderente il dettato della legge n. 49/2023 e introducendo anche un nuovo comma 3, diretto a escludere espressamente i rapporti diversi da quelli tipizzati dal legislatore.-

In sostanza, il CNF dice ai Consigli dell'Ordine e agli iscritti che la norma deontologica sull'equo compenso non può essere letta in via estensiva e non può trasformarsi in una regola generale di determinazione del compenso professionale per ogni tipologia di clientela.-

3️ COSA CAMBIA DAVVERO

Il punto centrale è questo: gli obblighi e i divieti dell'art. 25-bis del Codice deontologico forense valgono solo nei rapporti professionali rientranti nell'ambito soggettivo dell'art. 2 della legge n. 49/2023. Quindi, in concreto, la disciplina si applica nei confronti di imprese bancarie e assicurative, delle loro controllate e mandatarie, delle imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.-

Fuori da questo perimetro, il nuovo comma 3 dell'art. 25-bis è chiarissimo: il divieto di pattuire compensi non equi e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti con soggetti diversi. È qui il vero messaggio della circolare: sul piano disciplinare, l'equo compenso non diventa una regola generale per ogni parcella, ma resta confinato ai rapporti con i committenti qualificati dalla legge.-

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