E’ DISCRIMINATORIA LA PREVISIONE DI UN’ALTEZZA MINIMA IDENTICA PER GLI UOMINI E PER LE DONNE NEL CONCORSO DA CAPOTRENO. TRIBUNALE DI BARI SENTENZA DEL 26-1-2021.

03.02.2023
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS:CONCORSO - REQUISITI - ALTEZZA MINIMA - DISCRIMINAZIONE INDIRETTA - ILLEGITTIMITA' 

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) LA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO;

3) LA SENTENZA IN COMMENTO.-

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INTRODUZIONE

Una donna, dopo aver partecipato ad un concorso indetto da TreniItalia per il ruolo di Capo Treno/ Capo Servizio Treno, denunciava, con ricorso presentato avanti la sezione Lavoro del capoluogo pugliese, la presunta portata discriminatoria del criterio selettivo, di cui alla disposizione n. 55/2006, nella parte in cui prevedeva, quale requisito per l'assunzione, la statura minima di 1,60 mt., senza distinguere tra il sesso dei concorrenti.-

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LA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO

A questo proposito, occorre sin da subito che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 163/1993, si era occupata, in generale, della questione, tanto statuendo: "la previsione di un'altezza minima identica per gli uomini e per le donne - quale requisito fisico - per l'accesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza", aggiungendo che "l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una "discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontra-bile e obiettivamente dipendente dal sesso".-

Anche la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, più volte sul tema: "E' illegittimo stabilire un limite minimo di statura per il lavoratore che, in definitiva, dovrà svolgere mansioni amministrative, anche se collegate a un servizio, come quello delle ferrovie, che richiede di manovrare impianti e impone dunque una certa prestanza fisica. Risulta contro i principi costituzionali, poi, la previsione di livello minimo di altezza che sia identico per uomini e donne. E laddove la disposizione scaturisca da un decreto ministeriale come nel caso del settore dei trasporti la legittimità del provvedimento deve essere apprezzata dal giudice del merito che può anche disapplicarlo" (ex plurimis Cass. Sezione Lavoro 8167/2020, n. 3196/2019 e n. 27729/2019).-

Anche la giustizia di merito è conforme sul punto: "La previsione, nella procedura di assunzione di personale, di un requisito di altezza identico per uomini e donne (nella specie di mt 1,60) integra una discriminazione indiretta di genere vietata dal D.Lgs. n. 198/2006, ove tale requisito non risulti oggettivamente giustificato alla luce della sua pertinenza e proporzionalità rispetto alle mansioni da espletare." (Trib. Firenze Sezione Lavoro sentenza del 4/4/2019, nonché, sempre del distretto barese (Trib. Bari n.17/2018 e Corte App. Bari n. 1863/2019, per fattispecie identiche).-

In conclusione di questo paragrafo, si evidenzia che anche il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite aveva condannato l'Italia, con decisione del 7-4-2020, per aver previsto un'altezza minima, uguale sia per le donne che per gli uomini, per poter lavorare nei vigili del fuoco «è discriminatorio nei confronti delle donne», avendo, di fatto, negato l'assunzione nel predetto corpo ad una giovane donna alta un metro e 61 cm contro il metro e 65 di altezza minima richiesta per entrambi i sessi.-

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LA SENTENZA IN COMMENTO

Per il Tribunale del Lavoro barese: "la Disposizione n. 55 del 2006, nella parte in cui impone il limite staturale di 160 cm per lo svolgimento dell'attività di Capo Treno/Capo Servizi Treno si palesa irragionevole, perché si tratta di un requisito non funzionale rispetto alle mansioni che il Capo Treno/Capo Servizi Treno è chiamato ad espletare. Essa è, pertanto, indirettamente discriminatoria, in quanto stabilisce un limite identico per uomini e donne ponendo queste ultime in situazione di svantaggio in misura maggiore rispetto agli uomini a causa di differenze antropomorfiche legate in modo oggettivo al sesso".- 

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