DUE POST SUI SOCIAL SONO SUFFICIENTI PER INTEGRARE IL REATO DI STALKING. CASS N. 33986/2024

03.06.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) ANCHE DUE POST SONO SUFFICIENTI AD INTEGRARE IL REATO;

3) CONCLUSIONI.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

🔹 1️⃣ Anche solo due post possono bastare:
La Cassazione ha confermato che non serve una pluralità di atti: anche due soli post, se idonei a provocare ansia e cambiamenti nelle abitudini di vita della vittima, integrano il reato di stalking.

🔹 2️⃣ Non conta dove pubblichi, ma l'effetto che generi:
Il fatto che i messaggi non siano rivolti direttamente alla vittima non esclude la responsabilità penale, se i contenuti sono accessibili e producono effetti lesivi.

🔹 3️⃣ Il digitale non attenua la gravità:
Le condotte online non sono "minori": la modalità virtuale non riduce la gravità dell'offesa, anzi può amplificarla, soprattutto se il messaggio colpisce indirettamente ma con forza.

1. INTRODUZIONE

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33986/2024, ha confermato una condanna per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) fondata su due soli post pubblicati su un social dall'autore del reato. Post che non erano rivolti direttamente alla vittima, né pubblicati sul suo profilo, ma scritti sul profilo dell'imputato, visibile ad altri utenti.-

La Suprema Corte ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di stalking digitale:

  • ciò che rileva non è la destinazione "tecnica" del messaggio (cioè il profilo dove viene pubblicato);
  • bensì la sua effettiva capacità di raggiungere e colpire la vittima, generando quello stato di ansia e alterazione della vita quotidiana che costituisce elemento costitutivo del reato.

2. ANCHE DUE POST SONO SUFFICIENTI AD INTEGRARE IL REATO

Secondo i giudici di legittimità, è l'agevole accessibilità del contenuto in rete che può determinare la lesione: in un contesto come quello dei social network, non è necessario che la persona perseguitata sia "taggata" o "seguace" del profilo da cui partono le molestie. Basta che i contenuti siano diffusi in modo tale da poter essere letti o riferiti da soggetti vicini alla vittima, come era accaduto nel caso concreto.-

La massima: "Anche una condotta minima può integrare il reato, se idonea a generare nella vittima uno stato di perdurante ansia, timore per l'incolumità e modifica delle abitudini di vita."

3. CONCLUSIONI

La sentenza n. 33986/2024 della Cassazione penale chiarisce che:

  • la modalità digitale non attenua la gravità dell'offesa;
  • non serve un'aggressione diretta sul profilo della vittima;
  • bastano pochi atti, anche virtuali, se capaci di generare reale sofferenza psicologica.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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