DIPENDENTE FILMATA IN MALATTIA E LICENZIATA, MA IL GARANTE MULTA IL COMUNE

08.12.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE:

2️⃣ LA DECISIONE DEL GARANTE;

3️⃣ IL VIDEO DEL COLLEGA: UN'INDAGINE "FAI-DA-TE";

4️ CONCLUSIONI.-

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Il caso 📹
Una dipendente comunale  denuncia l'uso illecito delle telecamere e di un video amatoriale girato da un collega — su incarico della Sindaca — che la riprendeva mentre era al bar ed in giro in malattia, motivo del suo licenziamento.

2️⃣ La decisione del Garante ⚖️
Il Garante Privacy sanziona il Comune: le telecamere per la sicurezza urbana non possono essere usate per controllare il personale o istruire procedimenti disciplinari.

3️⃣ Il principio ribadito 🚫
Nessuna "indagine fai-da-te": solo i canali ufficiali (visite fiscali) possono verificare assenze per malattia. Ogni trattamento di dati deve avere base giuridica, trasparenza e proporzionalità.

*****

1️ INTRODUZIONE

Può un Comune utilizzare le immagini delle proprie telecamere — installate per finalità di sicurezza urbana — per istruire un procedimento disciplinare?
La risposta del Garante per la protezione dei dati personali è stata un netto "no".-

Il caso trae origine dal reclamo (ex art. 77 GDPR) presentato da una ex dipendente del Comune di Curtarolo (Padova), la quale denunciava l'uso indebito dei sistemi di videosorveglianza e di un video amatoriale girato con uno smartphone da un dipendente comunale, su incarico diretto della Sindaca, che immortalava la lavoratrice a pranzo con due colleghe anch'esse in malattia. Il filmato era stato poi inviato via WhatsApp al telefono personale della prima cittadina, poiché – come si legge negli atti – "il Comune non disponeva di risorse per un'utenza istituzionale".-

Quelle immagini, secondo la donna, erano state raccolte e utilizzate senza base giuridica e senza informativa, per contestarle assenze e comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato di malattia, motivo del suo licenziamento.-

2️ LA DECISIONE DEL GARANTE

Il Comune di Curtarolo ha difeso la propria condotta sostenendo che l'acquisizione e l'utilizzo dei filmati rientrassero nelle finalità di sicurezza urbana e nelle prerogative del sindaco quale ufficiale di polizia giudiziaria.
Il Garante, tuttavia, ha smontato punto per punto questa tesi:

  • la finalità di sicurezza non può essere piegata a scopi disciplinari o di controllo del personale;
  • l'ente non disponeva di alcuna base giuridica autonoma per il trattamento dei dati;
  • non era stata effettuata la valutazione d'impatto prevista per gli impianti di videosorveglianza (art. 35 GDPR);
  • mancava un'informativa adeguata ai cittadini e ai dipendenti sull'uso e le finalità del sistema;
  • non esisteva alcun accordo sindacale né altra autorizzazioni, come impone l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In sostanza, il Comune aveva utilizzato telecamere e dati per fini incompatibili con la normativa sulla privacy e con la disciplina dei controlli a distanza; per tale motivo è stato sanzionato dal Garante.-

3️IL VIDEO DEL COLLEGA: UN'INDAGINE "FAI-DA-TE"

Particolarmente censurata dal Garante è risultata la condotta relativa al video girato dal collega e trasmesso alla Sindaca.-
L'Autorità ha qualificato tale comportamento come una vera e propria attività investigativa illegittima, realizzata da un soggetto non autorizzato e in violazione dell'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta indagini su fatti non attinenti al rapporto di lavoro.-

Per verificare una sospetta simulazione di malattia – ha ricordato il Garante – l'unico canale legittimo è quello delle visite fiscali, non certo riprese amatoriali o chat personali.-

4️CONCLUSIONI

Il provvedimento n. 628/2025 del Garante rappresenta un monito chiaro a tutte le pubbliche amministrazioni:
le telecamere, anche quando installate per finalità legittime di sicurezza urbana, non possono essere usate come strumenti di controllo indiretto del personale, né tantomeno per attività "investigative" improvvisate.
Ogni trattamento di dati deve poggiare su una base giuridica specifica, essere proporzionato e trasparente, e rispettare le garanzie previste per i lavoratori.-

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