DIFFAMAZIONE VIA WEB E LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO. CASS. N. 14204/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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1) INTRODUZIONE;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🔹 📍 Dove si consuma il reato di diffamazione online?
Non al momento dell'upload o nel luogo del server, ma quando almeno due persone leggono l'offesa.
🔹 ⚖️ Reato di evento, non di condotta
La diffamazione si perfeziona solo con la percezione esterna del contenuto da parte di terzi.
🔹 🏠 Competenza territoriale?
Se non si può accertare dove è avvenuta la lettura, vale la residenza dell'imputato (art. 9 c.p.p.).
*****
1. INTRODUZIONE
Nel mondo analogico, la geografia della giustizia era una questione (quasi) semplice: il reato si consumava dove accadeva il fatto. Ma nel mondo digitale – tra server remoti, upload sfuggenti e reputazioni rovinate a colpi di post – il "dove" diventa una questione giuridica importante.-
Ce lo ricorda la recentissima sentenza n. 14204/2025 della Corte di Cassazione, che ha visto come protagonista Vittorio Sgarbi, proprio lui, imputato per diffamazione aggravata, realizzata attraverso un uso spregiudicato dei social.-.
Ma ad interessarci non è tanto il "chi" o il "cosa", quanto il dove si è consumato il reato e, di conseguenza, il giudice, territorialmente competente.-
2. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha offerto una lettura coerente con le sfide del digitale, ribadendo alcuni principi fondamentali sulla diffamazione telematica, reato sempre più frequente nel nostro tempo iperconnesso.
I punti salienti:
- La diffamazione è un reato di evento, e non di mera condotta. Ciò significa che il reato si consuma solo quando l'offesa esce dalla sfera dell'autore e viene percepita da almeno due persone diverse rispetto all'offeso;
- Nel contesto online, l'evento diffamatorio non si realizza nel momento dell'upload del contenuto, né nel luogo fisico in cui si trovano i server, ma solo quando almeno due utenti terzi leggono effettivamente il contenuto offensivo;
- Non si può applicare, pertanto, il criterio della "prima diffusione" tipico della stampa cartacea (ad esempio, la sede della redazione o della tipografia), poiché la rete non ha un punto fisico stabile da cui parte la diffusione;
- L'immissione del messaggio in rete non basta: la condotta è perfezionata ma l'evento giuridicamente rilevante si realizza solo con la concreta percezione da parte di altri.-
Ed è proprio qui che sorge il problema: come individuare il luogo in cui è avvenuta la lettura? Nella pratica giudiziaria, accertarlo è quasi sempre impossibile, data la natura particolare ed istantanea della rete.-
In assenza di un punto fisso in cui localizzare l'evento, la Suprema Corte fa applicazione dell'art. 9 c.p.p., secondo cui – quando non è individuabile il luogo del reato – è competente il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.-

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