DEEP FAKE E INGANNO DIGITALE, IL CASO DEL VIDEO DEL SINDACO DI ANDRIA

01.02.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
IL FENOMENO DEI DEEP FAKE: DEFINIZIONE E CARATTERI ESSENZIALI
3️
IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO: LA LEGGE 132/2025
4️
DEEP FAKE E DIRITTO DI SATIRA: UN CONFINE NON VALICABILE
5️
(CENNO) DEEP FAKE, PORNOGRAFIA E REVENGE PORN
6️
CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

🔹 I deep fake non sono più fantascienza: l'intelligenza artificiale consente oggi di creare video, immagini e audio falsi ma realistici, capaci di ingannare il pubblico e colpire anche figure istituzionali.

🔹 Il legislatore è interventuto con la Legge 132/2025: chi crea o diffonde contenuti deep fake senza consenso, idonei a ledere dignità e reputazione, può rispondere penalmente e civilmente. ⚖️📜

🔹 Non è satira, è inganno digitale: quando un contenuto artificiale appare vero e induce a credere a fatti mai avvenuti, si supera il limite della critica e si entra nell'illecito, con conseguenze giuridiche concrete. 🚨

*****

1️ INTRODUZIONE

L'intelligenza artificiale non è più una tecnologia per addetti ai lavori. Oggi chiunque, con un semplice smartphone e poche app, può creare video, immagini e audio falsi estremamente realistici.-
Purtroppo, i deep fake non sono più fantascienza: sono entrati nella vita quotidiana, nei social network e nelle chat private, fino ad essere utilizzati anche per screditare figure istituzionali.
Ne è esempio quanto accaduto nei giorni scorsi ad Andria, dove la Sindaca Giovanna Bruno[1], è stata, suo malgrado, protagonista di un video artefatto che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa – e che lo scrivente non ha visionato – la ritraeva, indossando la fascia tricolore e durante una manifestazione pubblica, in atteggiamenti definiti dalla stessa "imbarazzanti", assieme ad un'altra persona.

2️ IL FENOMENO DEI DEEP FAKE: DEFINIZIONE E CARATTERI ESSENZIALI

ll termine deepfake deriva dalla combinazione di deep (profondo) e fake (falso) e indica contenuti digitali – video, immagini o audio – manipolati o generati artificialmente mediante sistemi di intelligenza artificiale, caratterizzati da un elevato grado di realismo, tale da trarre facilmente in inganno chi li osserva.-

In questi prodotti artificiali il volto, la voce o il corpo di una persona reale vengono ricostruiti o sovrapposti digitalmente, inducendo a credere che essa abbia compiuto azioni mai avvenute o pronunciato frasi mai dette.-

Ciò che rende il fenomeno particolarmente insidioso è la sua democratizzazione: non è più necessario possedere competenze informatiche avanzate. Bastano software intuitivi e materiale di partenza – anche una semplice fotografia, come nel caso di specie – per ottenere risultati convincenti, inquietanti e, soprattutto, dannosi.-

3️ IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO: LA LEGGE 132/2025

Per anni il diritto italiano è rimasto in ritardo rispetto alla velocità di diffusione di queste tecnologie. Oggi non più: con la Legge n. 132 del 2025 – entrata in vigore nell'ottobre 2025 – e rafforzata anche dal nuovo quadro europeo sull'intelligenza artificiale, il nostro legislatore ha definito con chiarezza che:

chi crea o diffonde contenuti falsi generati o alterati artificialmente, senza il consenso della persona rappresentata, può essere perseguito penalmente.-

In particolare, la norma prevede che chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo immagini, video o voci falsificate con IA sia punito con reclusione da uno a cinque anni.-

Tre profili meritano di essere evidenziati:

  1. non è necessario che il contenuto sia pornografico o sessualmente esplicito: è sufficiente che sia falso e idoneo a ledere la dignità o l'immagine della persona;
  2. il reato può configurarsi anche quando la manipolazione prende avvio da materiale autentico, come una fotografia reale, esattamente come nel caso in commento;
  3. alla tutela penale si affianca quella civilistica, con la possibilità per la persona offesa di agire per il risarcimento dei danni subiti.-

4️ DEEP FAKE E DIRITTO DI SATIRA: UN CONFINE NON VALICABILE

La giurisprudenza qualifica la satira come una forma del diritto di critica che utilizza deformazione, iperbole e paradosso, e che proprio per questo non è soggetta al rigoroso requisito della verità tipico della cronaca. Ciò non significa, però, che essa sia priva di limiti; restano invalicabili:

  • la continenza espressiva;
  • la funzionalità allo scopo satirico (denuncia sociale o politica);
  • la pertinenza rispetto a un interesse pubblico.-

Anche la critica politica, pur godendo di una soglia di tolleranza più ampia, non costituisce una "zona franca": quando vengono attribuiti fatti specifici, il controllo su verità, pertinenza e continenza torna ad essere decisivo.-

La satira, per sua natura, può deformare la realtà: non è cronaca e non deve "dimostrare" la verità come una notizia. Ma non è una licenza di ingannare.-

Il punto è semplice:

la satira si fa riconoscere come tale, il deep fake realistico invece si spaccia per vero.-

Quando un video generato con intelligenza artificiale appare autentico e induce il pubblico a credere che una persona abbia realmente detto o fatto qualcosa, non siamo più nel terreno della caricatura o della provocazione, ma in quello dell'inganno digitale, oggi espressamente presidiato anche dal diritto penale. Non a caso, anche il quadro normativo europeo sull'IA va nella stessa direzione: l'uso di contenuti sintetici altamente realistici, soprattutto in ambito pubblico o istituzionale, impone chiarezza e trasparenza, perché la libertà di critica non può mai trasformarsi nella libertà di falsificare l'identità altrui.-

5️ (CENNO) DEEP FAKE, PORNOGRAFIA E REVENGE PORN

Un ulteriore e delicatissimo profilo riguarda l'uso dei deep fake per la creazione di contenuti pornografici e per finalità riconducibili al revenge porn, ambito nel quale la manipolazione artificiale dell'identità produce effetti spesso devastanti sulla dignità e sull'autodeterminazione sessuale della vittima.-
Si tratta di un tema di assoluta rilevanza, che merita un approfondimento autonomo e che sarà oggetto di un distinto e specifico contributo.-

6️CONCLUSIONI

Il caso di Andria dimostra con chiarezza che i deep fake non sono più una curiosità tecnologica né un gioco creativo. Sono diventati strumenti di aggressione all'identità personale e istituzionale, capaci di produrre danni reali, immediati e difficilmente reversibili.-

NOTE

[1] La vicenda dei deep fake non è, peraltro, l'unico episodio recente che ha visto coinvolta la Sindaca Giovanna Bruno in procedimenti giudiziari legati all'uso delle nuove tecnologie e dei social network.
Qualche settimana fa, infatti, un uomo è stato condannato per diffamazione aggravata per aver pubblicato sui social media espressioni offensive e lesive dell'onore e della reputazione del primo cittadino, a conferma di come gli strumenti digitali possano facilmente trasformarsi, se usati in modo distorto, in qualcosa di negativo.-

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