“DARE DEL DITTATORE AL PREMIER TURCO RIENTRA NEL DIRITTO DI CRITICA E NON GIUSTIFICA IL DASPO”. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 509/2021 DEL TAR UMBRIA

10.07.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: STRISCIONE OFFENSIVO - DASPO - 

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TAR.-

[1]

IL FATTO

In occasione dell'incontro di Volley, valevole per il campionato Champions League tra le squadre del Sir Safety Perugia e Halkbank Ankara, svoltosi in Perugia l'anno scorso, nel corso del terzo set, un gruppo di persone esponeva uno striscione, riportante la scritta "Erdogan Terrorista" e un drappo raffigurante una stella, con all'interno due bandiere, il volto di una donna e due combattenti con chiaro intento anti turco.-

Intervenivano gli agenti della DIGOS della Questura di Perugia, i quali provvedevano all'immediato sequestro dello striscione e delle bandiere ed alla identificazione delle persone coinvolte; agli stessi veniva disposto il Daspo, cioè il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.-

Avverso questo provvedimento, uno dei soggetti adiva la magistratura amministrativa, sostenendo che "l'iniziativa era finalizzata a criticare la politica dal premier turco in relazione all'invasione della regione curda, avvenuta pochi giorni prima e che aveva determinato significative perdite in termini di vite umane militari e civili, con l'intento anche di sensibilizzare alla vicenda gli spettatori presenti all'incontro".-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Per il Tribunale amministrativo perugino[1] la natura dei provvedimenti di DASPO, quali misure di prevenzione o di polizia, impone che l'adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblici, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva.-

Nel caso di specie, i predetti profili del pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il preteso incitamento alla violenza, non sussistevano, dovendosi escludere, a tal fine, il rilievo dell'ipotizzato carattere diffamatorio dell'uso del termine "terrorista", in quanto seppur esprimendo sentimenti di aspra critica rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda, non erano riconducibili - secondo quanto si legge in motivazione - ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ma costituivano esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito e non comprimibile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.-

NOTE

[1] Che aderisce ad un consolidato orientamento TAR Lombardia, Brescia, 12 marzo 2018, n. 299; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017, n. 1550; TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2015 n. 1601; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; TAR Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955; TAR Lazio, Roma, sez. I,2/7/2021 8/9 7 maggio 2012, n. 4091.-

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