DAL CARRELLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE CON PREZZI IRRISORI ALLA SANZIONE DOGANALE, QUANDO IL RISPARMIO COSTA

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE:
1. INTRODUZIONE;
2. LA VICENDA;
3. L'ACQUIRENTE COME IMPORTATORE;
4. COME SCATTA LA RESPONSABILITÀ DEL CONSUMATORE;
5. COME AVVENGONO I CONTROLLI DOGANALI
6. RICETTAZIONE? INCAUTO ACQUISTO?
7. CONCLUSIONI: UN CASO SPIA E L'APPELLO AI CONSUMATORI
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1.INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il commercio elettronico, in particolare quello di siti fuori dall'Unione Europea, ha conquistato milioni di consumatori italiani, attratti da prezzi competitivi e dalla possibilità di ricevere comodamente a casa articoli di ogni genere. Ma dietro le offerte "troppo belle per essere vere", si nasconde spesso un insidioso pericolo: la contraffazione. E non sempre la responsabilità resta in capo al venditore. Una recente vicenda dimostra come a pagare possa essere addirittura l'acquirente finale, con conseguenze economiche tutt'altro che trascurabili.-
Niente panico, cerchiamo di capire cosa è successo.-
2. LA VICENDA: DAL CARRELLO ONLINE ALLA SANZIONE DOGANALE
Un consumatore italiano aveva acquistato alcuni prodotti - tramite una piattaforma di e-commerce internazionale di origine cinese, caratterizzata da prezzi estremamente bassi - per un importo complessivo di 42,13 euro. Nel carrello figuravano articoli innocui – palloncini per feste, spugne da cucina, un costume da bagno – insieme ad una maglietta e a fermagli per capelli da bambina.-
Proprio questi ultimi due oggetti avevano attirato l'attenzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva proceduto a bloccarli e sottoporli a sequestro. Successivamente, è stata richiesta una consulenza legale alla azienda titolare dei diritti d'autore dei relativi marchi rappresentati, che confermava la natura contraffatta della merce.-
Ne è conseguita l'emissione di un verbale di constatazione e sequestro amministrativo, con applicazione di una sanzione pari a 618 euro nei confronti del povero consumatore, formalmente qualificato come "importatore" della merce.-
3. L'ACQUIRENTE COME IMPORTATORE
La sanzione trova fondamento nell'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 35/2005, norma che punisce con una multa da 300 a 7.000 euro l'acquirente finale che introduce nel territorio nazionale, tramite spazi doganali, beni provenienti da Paesi extra-UE in violazione delle regole sull'origine, la provenienza e la tutela della proprietà industriale e intellettuale.-
In altre parole, chi acquista un prodotto da piattaforme online da Paesi extra-UE è considerato a tutti gli effetti come importatore e risponde, in sede amministrativa, della regolarità della merce. Questo significa che il semplice consumatore, pur in buona fede, può ritrovarsi destinatario di sanzioni elevate e della confisca dei beni, anche senza aver avuto la possibilità di accertarne la genuinità prima dell'acquisto.-
La finalità della norma è chiara: disincentivare la domanda di merce contraffatta, colpendo non solo i soggetti che introducono grandi quantità di prodotti sul mercato, ma anche il consumatore finale che, acquistandoli e introducendoli nel territorio nazionale, alimenta comunque il fenomeno.-
4. COME SCATTA LA RESPONSABILITA' DEL CONSUMATORE
L'acquirente finale può essere chiamato a rispondere non solo quando agisce con dolo, ma anche per semplice colpa, cioè nei casi in cui non abbia adottato la normale diligenza nel verificare l'origine e l'autenticità del prodotto acquistato.-
Certo, da lontano, per acquisti online, tale verifica è "diabolica"; però, proprio perché la norma prevede che la responsabilità scatti tutte le volte in cui un consumatore "avveduto" potrebbe facilmente accorgersi che il prodotto potesse essere contraffatto (o proveniva da circuiti illeciti, ma non è questo il caso) , il prezzo troppo basso potrebbe essere un indizio da non sottovalutare.-
5. COME AVVENGONO I
CONTROLLI DOGANALI
La merce proveniente da Paesi extra-UE è sottoposta a controlli doganali che
possono avvenire:
- a campione, secondo criteri di casualità, per monitorare l'ingresso delle merci;
- su analisi del rischio, basata su indicatori come il tipo di merce, il Paese di origine, la dichiarazione del valore, la frequenza degli invii o eventuali precedenti irregolarità;
- in modo mirato, quando vi sono segnalazioni specifiche da
autorità nazionali o europee.
Non ogni pacco viene quindi controllato fisicamente: la maggior parte transita dopo controlli documentali e informatici, mentre solo una parte viene ispezionata materialmente.
6. RICETTAZIONE? INCAUTO ACQUISTO?
Nel caso si specie, il consumatore è stato punito con una sanzione amministrativa (quindi nessuna ipotesi di reato), ma ci sono delle fattispecie, considerate illecite, molto simili, che però non sono applicabili al caso di specie: quella della ricettazione e quella dell'incauto acquisto.-
La Ricettazione (art. 648 c.p.) è un reato doloso: richiede che il soggetto abbia consapevolezza dell'origine illecita della cosa ricevuta o acquistata (ad esempio merce rubata).-
Invece, nel caso di un acquisto su una piattaforma e-commerce, magari cinese ed iper pubblicizzata - il consumatore medio non ha motivo di ritenere che i prodotti venduti siano frutto di un reato, magari di un furto, anche venduti a basso prezzo.-
Ancora più assimilabile sarebbe il reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.) che punisce chi acquista cose che, per la loro qualità o condizione di chi le offre, appaiono di sospetta provenienza, senza accertarsi della loro legittima origine.-
In astratto potrebbe sembrare calzante, ma gli e-commerce cinesi, e/o similari, non sono mercati "clandestini", ma siti accessibili e pubblicizzati, quindi non si può parlare di "condizione sospetta" del venditore.-
Tali reati, piuttosto, potrebbero configurarsi per acquisti fatti su piattaforme italiana dove alcuni beni (automobili, prodotti di informatica) vengono venduti a prezzi evidentemente anormali: anche in questi casi bisogna stare attenti.-
7. CONCLUSIONI: UN CASO SPIA E L'APPELLO AI CONSUMATORI
Il caso mette in luce un nodo critico. Da un lato è necessario arginare con fermezza la contraffazione, dall'altro appare sproporzionato che le sanzioni ricadano sul consumatore finale, che non dispone di reali strumenti per accertare l'autenticità dei prodotti acquistati online prima della consegna, anche se, come detto, troppo allettanti, con prezzi decine di volte piu' bassi di quelli che si trovano negli e-commerce italiani (ma anche al negozietto sotto casa) dovrebbero fare scattare qualche spia all'acquirente…
Quindi, qui di seguito qualche piccolo consiglio:
✅Diffidate dei prezzi troppo bassi: spesso nascondono contraffazione.
✅ Evitate articoli "griffati" da piattaforme
extra-UE: il rischio sanzione è concreto.
✅ Ricordate che l'acquirente è considerato
"importatore": le multe possono arrivare direttamente a chi compra.
✅ Prestate attenzione ai marketplace
internazionali: non sempre offrono garanzie sulle licenze e sulle
garanzie.-
In conclusione: Meglio spendere qualcosa in più su canali ufficiali, che rischiare multe salate e contenziosi!
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Il caso 🛒➡️👮♂️
Un consumatore acquista online da piattaforma cinese e riceve una multa da 618 € per merce contraffatta.
2️⃣ La legge ⚖️📦
Chi compra da Paesi extra-UE è considerato "importatore" e risponde in prima persona della regolarità dei prodotti.
3️⃣ La responsabilità ❗💸
Non serve il dolo: basta la colpa. Prezzi troppo bassi possono far scattare la responsabilità del consumatore.
4️⃣ Consigli pratici ✅🚫
Diffidare di prezzi stracciati, evitare "griffati" extra-UE, acquistare da canali ufficiali per non rischiare multe e sequestri.