DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE L’ORDINANZA EMESSA A DEFINIZIONE DI UN GIUDIZIO EX ART. 702 CPC? COMMENTO ALLA SENTENZA 28975/2022 DELLA CASSAZIONE

09.01.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello 

TAGS: ORDINANZA 702 TERMINI E MODI DELL'IMPUGNATIVA

INDICE

1)DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE L'ORDINANZA EMESSA A DEFINIZIONE DI UN GIUDIZIO EX ART. 702 CPC?

2)LA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA A MEZZO PEC;

3)LA FORMA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE.-

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DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE L'ORDINANZA EMESSA A DEFINIZIONE DI UN GIUDIZIO EX ART. 702 CPC?

Una recente pronuncia della Cassazione, la n. 28975/2022 a Sezioni Unite[1], offre la possibilità di chiarire il termine di decorrenza per impugnare una ordinanza, definitoria di un giudizio ex art. 702 bis cpc, ed altre questioni attinenti sempre il predetto istituto.-

Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, non già dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.[2]; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.-

Per quanto riguarda la comunicazione da parte della Cancelleria, si precisa che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (Cass. n. 7401 del 2017).-

[2]

LA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA A MEZZO PEC

La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 6, può essere, peraltro, eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, con decorrenza dei termini brevi proprio dalla comunicazione da parte della Cancelleria, in quanto la riforma del 2014[3] non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, come appunto l'art. 702-quater c.p.c., che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.-

Come detto, tuttavia, la comunicazione, da parte della Cancelleria, deve contenere il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.-

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LA FORMA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE

L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere, infine, proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 24379 del 2019) sicchè la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento alla data di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine perentorio (cfr. Cass. n. 18022 del 2015).-

NOTE

[1] Che richiama la sentenza della Cass. n.5079/2022.-

[2] Sul punto, si registravano orientamenti opposti, ad esempio la pronuncia della Cassazione n. 14478/2018, per la quale "Al riguardo pare opportuno sottolineare che, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata resa in udienza ed inserita nel relativo verbale, il termine per l'impugnazione decorre dall'udienza stessa, senza alcuna necessità di comunicazione o notificazione, operando in tale ipotesi la previsione di cui agli artt. 134 e 176"; sempre sullo stesso tenore Cass. 14669/2021.-

[3] In particolare, il periodo aggiunto in coda all'art. 133 c.p.c., comma 2, al D.L. n. 90 del 2014, art. 45, conv. in L. n. 114 del 2014, prevede che la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., tranne che nel caso di notifica eseguita dalla controparte (e non dalla Cancelleria).-

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