PER IL TRIBUNALE DI RIMINI “COSTITUISCE CAUSA DI ADDEBITO LA PUBBLICAZIONE, DI FOTO, IN ATTEGGIAMENTI AFFETTUOSI, CON LA NUOVA COMPAGNA”.  

22.11.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: SEPARAZIONE - ADDEBITO - PROVA TRADIMENTO - FOTO SOCIAL

INDICE

· LA MASSIMA;

· IL FATTO;

· LA SENTENZA.-

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LA MASSIMA

"In tema di separazione giudiziale, deve ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione al marito (padre di quattro figli, di cui uno minore) che, intrapresa una relazione extraconiugale con trasferimento presso la nuova compagna, pubblichi, sul proprio profilo Facebook, delle foto, che lo ritraggono in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, nonché la scansione di biglietti arerei acquistati a loro nome.- " (TRIBUNALE DI RIMINI SENTENZA DELL'1-2-2021)

[2]

IL FATTO

Dopo una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di quattro figli, un marito aveva improvvisamente, quanto inaspettatamente, posto fine alla vita matrimoniale, per trasferirsi a vivere presso la nuova compagna, con la quale aveva intrecciato una relazione extraconiugale; per questo motivo, la moglie chiedeva la separazione, con addebito.-

[3]

LA SENTENZA

Per il Tribunale riminese, la domanda di addebito avanzata dalla moglie era fondata e veniva, per questo, accolta, in quanto era stato dimostrato che il marito avesse iniziato, in pendenza di matrimonio, una relazione extraconiugale, per trasferirsi poi a vivere presso la nuova compagna.-

La prova dell'infedeltà risultava in modo inequivoco dai messaggi e dalle foto pubblicati sul proprio profilo facebook dal marito, in particolare, dalle foto che lo ritraevano, incontrovertibilmente, in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, nonché la scansione di due biglietti aerei a loro (cioè del marito e dell'amante) nome.-

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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, burak kostak da Pexels