CONVIVENZA MORE UXORIO E DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE MEDICA DEL COMPAGNO SUPERSTITE. TAR BARI N. 1049/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: #ConvivenzaMoreUxorio #DirittiCivili #AccessoDocumentazioneSanitaria #CompagnoSuperstite #DirittoAllaSalute #TutelaConvivenze #TARBari #SentenzeAmministrative #DirittoSanitario #PrivacyEDatiSensibili #FamiglieDiFatto #GiurisprudenzaAmministrativa #IlPeriscopioDelDiritto
INDICE:
1. IL FATTO;
2. LA SENTENZA;
3. CONVIVENZA MORE UXORIO E LEGGE CIRINNA';
4. CONCLUSIONI.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
📌 Il fatto
Una convivente chiede all'ASL di Bari l'accesso alla documentazione sanitaria del compagno deceduto, ma l'istanza viene respinta perché il paziente aveva designato solo le figlie come referenti.
⚖️ La sentenza
Il TAR Bari conferma il diniego: la volontà del paziente è chiara e vincolante, e la convivenza non formalizzata non può prevalere né essere provata in modo sufficiente.
🏛️ Convivenza e legge Cirinnà
Senza registrazione anagrafica (L. 76/2016) la posizione del convivente "more uxorio" è fragile. Ma anche con la registrazione, la scelta espressa dal malato resta prevalente: la volontà individuale batte ogni convivenza non formalizzata.
1) IL FATTO
Una
signora, dopo la morte del proprio compagno, chiedeva all'ASL di Bari di poter
accedere a tutta la documentazione sanitaria: cartelle cliniche, referti,
terapie, esami diagnostici, certificato necroscopico, scheda ISTAT di morte e
perfino le annotazioni mediche e infermieristiche.-
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare se ci fossero state
responsabilità mediche nel percorso che aveva portato al decesso.-
Nonostante
la bontà della motivazione, l'ASL però rigettava l'istanza: il paziente,
durante i ricoveri, aveva indicato solo le figlie come persone
autorizzate a ricevere informazioni e a esprimere il consenso informato. La
convivente, invece, non compariva da nessuna parte.-
La Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA) aveva espresso
un parere favorevole alla donna, ma l'ASL confermava il diniego.-
Di qui il ricorso al Tar Bari.-
2) LA SENTENZA
Il TAR Bari, tuttavia, ha confermato la legittimità del diniego alla documentazione, per questi motivi:
- Volontà del paziente: nelle cartelle cliniche il defunto aveva chiaramente indicato le figlie, e non la compagna, come referenti. La sua volontà era quindi chiara e vincolante;
- Convivenza insufficiente: i documenti presentati dalla ricorrente per dimostrare la convivenza non avevano valore probatorio tale da superare l'esplicita volontà del paziente.-
3) CONVIVENZA MORE UXORIO E LEGGE CIRINNA'
Proviamo a dare una lettura alla sentenza da un altro punto di vista, che poi è proprio lo scopo del Periscopio del Diritto.-
Nel caso di specie, la coppia non era stata formalmente regolarizzata secondo quanto previsto dalla legge n. 76/2016, meglio conosciuta come legge Cirinnà.-
La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, a condizione che queste vengano dichiarate all'anagrafe mediante apposita registrazione. Tale adempimento consente ai conviventi di accedere a una serie di diritti, tra cui – ad esempio proprio il diritto di informazione in ambito sanitario.-
Questa circostanza può avere avuto una qualche rilevanza ai fini della decisione in commento?
Sì, secondo chi scrive, tale profilo può avere avuto rilevanza, anche se non in termini assoluti e decisivi.-
Nel caso
concreto,
la ricorrente si era qualificata come convivente "more uxorio", ma non
risultava alcuna registrazione della convivenza né designazione formale da
parte del paziente presso la struttura sanitaria.
Di conseguenza:
- Non poteva invocare direttamente la tutela specifica prevista dalla legge Cirinnà per i conviventi di fatto registrati;
- La sua posizione restava affidata a prove documentali "esterne" (dichiarazioni di terzi, indizi di coabitazione), che il TAR ha giudicato non univoche e comunque recessive rispetto alla chiara volontà del paziente che aveva indicato le figlie come uniche referenti.-
La decisione del TAR, tuttavia, si fonda soprattutto sulla volontà espressa dal paziente in vita. Avendo designato le figlie come uniche persone legittimate ad accedere ai dati e a ricevere informazioni, questa scelta prevale su qualsiasi convivenza non formalizzata.-
In altre parole: la mancata regolarizzazione della convivenza ha sicuramente reso la posizione processuale più fragile, ma il vero nodo della decisione è stata la volontà espressa dal paziente nelle cartelle cliniche.-
4) CONCLUSIONI
La decisione, tuttavia, solleva un nodo interpretativo: se la convivenza fosse stata regolarmente registrata, la compagna avrebbe potuto comunque esercitare tale diritto in contrasto con la volontà del paziente? Il TAR sembrerebbe suggerire una risposta negativa, dando assoluta prevalenza alla designazione effettuata dal malato. In quest'ottica, la registrazione anagrafica assume un ruolo meramente sussidiario: rilevante in assenza di indicazioni contrarie, ma inefficace di fronte a una chiara volontà individuale.-
Morale della favola? In Italia puoi convivere, condividere il mutuo, adottare un cane e persino litigare come marito e moglie… ma se non sei ufficialmente riconosciuto o se il tuo partner - non convenzionale - non ti ha designato come referente sanitario, in casi simili a quello in commento non avresti nessun diritto di accesso documentale.-
Dal box qui sotto puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)
HAI BISOGNO DI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO? CONTATTAMI
Ricevo online ed in presenza.
Scrivimi direttamente su WhatsApp!