CONVIVENZA DI FATTO FINITA, BENI NON RESTITUITI, APPROPRIAZIONE INDEBITA. CASS. 9423/26

15.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
IL FATTO
3️
LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 💔 Il caso riguarda una convivenza di fatto finita male
Non si parla di coniugi, ma di una coppia di fatto. Dopo la fine della relazione, l'uomo non aveva restituito alla ex convivente vestiario, accessori e mobilio di sua proprietà, nonostante le richieste di restituzione.

2️⃣ 📦 Il mancato ritorno dei beni dell'ex può integrare appropriazione indebita
Secondo i giudici di merito, confermati dalla Cassazione, trattenere quei beni dopo la cessazione della convivenza può assumere rilievo penale e integrare il reato di appropriazione indebita aggravata dalla coabitazione.

3️⃣ ⚖️ L'art. 649 c.p. non si estende alla semplice convivenza di fatto
La Cassazione chiarisce che la causa di non punibilità prevista per alcuni reati patrimoniali tra soggetti legati da determinati rapporti familiari non può essere applicata per analogia alla mera convivenza more uxorio. In altre parole, il convivente di fatto non può invocare automaticamente lo scudo previsto dall'art. 649 c.p.

*****

1️ INTRODUZIONE

No, non stiamo parlando della coppia Totti-Blasi, della collezione di Rolex, delle borse di lusso reciprocamente trattenute e di una separazione finita sotto i riflettori.-

Qui la scena è molto meno patinata, molto meno social, molto meno da copertina. Ma giuridicamente è tutt'altro che secondaria.

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda infatti una coppia di fatto veneta, sicuramente meno conosciuta dal grande pubblico, ma non per questo meno importante sul piano del diritto penale. E la domanda, in fondo, è una di quelle che possono nascere in tante rotture reali, assai più comuni delle separazioni milionarie finite sulle pagine dei giornali: quando una relazione finisce, che succede se uno dei due si tiene i beni dell'altro?

Vestiti, accessori, mobili, oggetti personali: basta dire "erano in casa mia" oppure "ormai era tutto confuso" per evitare conseguenze penali?

La risposta che arriva da questa sentenza è netta: no.

Perché la fine della convivenza non autorizza nessuno a trasformare i beni dell'ex in una sorta di bottino di guerra domestico. Se quei beni appartengono all'altra persona, il mancato ritorno può integrare il reato di appropriazione indebita, senza che il convivente possa invocare automaticamente le speciali cause di non punibilità previste dal codice penale per altri rapporti familiari.

È questo il cuore più interessante della decisione della Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 11 marzo 2026, n. 9423.

2️ IL FATTO

Dopo la fine della relazione, l'uomo non aveva restituito alla ex convivente beni di sua proprietà, in particolare vestiario, accessori e mobilio.-

Non si parla, quindi, di una banale dimenticanza o del classico litigio sullo spazzolino rimasto in bagno dopo la rottura. Si parla di beni individuati come appartenenti alla ex convivente e trattenuti dal compagno anche dopo la cessazione del rapporto, nonostante le reiterate richieste in tal senso.-

In primo grado e poi in appello, l'uomo veniva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata dalla coabitazione.-

Di conseguenza, il ricorrente tentava la strada della Cassazione sostenendo che, a suo favore, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., da estendere analogicamente anche alla convivenza di fatto.-

3️ LA SENTENZA

La Cassazione rigetta il ricorso e conferma l'impostazione dei giudici di merito.-

Il ragionamento della Suprema Corte è molto chiaro. L'art. 649 c.p. esclude la punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi in danno di soggetti legati da determinati rapporti familiari, in una logica tradizionalmente collegata alla tutela della cosiddetta pace familiare.-

Ma proprio qui sta il punto decisivo: secondo la Cassazione, questa disposizione ha natura eccezionale e derogatoria, perché rappresenta una scelta legislativa di opportunità politica e non una regola generale estensibile a piacimento.-

Per questa ragione, non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti, come la mera convivenza di fatto.-

La Corte distingue quindi con precisione tra i rapporti contemplati dalla norma e la convivenza more uxorio. Richiama anche il quadro normativo successivo alla legge n. 76 del 2016 e alla modifica del 2017, osservando che il legislatore ha sì esteso l'art. 649 c.p. alle unioni civili formalizzate, ma non ai rapporti di mera convivenza.-

E il dato è decisivo: se il legislatore ha scelto di intervenire sulle unioni civili senza includere anche le convivenze di fatto, il giudice penale non può colmare quel vuoto con un'estensione analogica.-

Il risultato finale, quindi, è netto: chi trattiene beni dell'ex convivente può rispondere di appropriazione indebita, e non può invocare automaticamente l'art. 649 c.p. solo perché c'è stata una convivenza[1] di fatto.-

NOTE

[1] Sul punto anche Cassazione Penale n. 19663/2023.-

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