CONDOTTE RECIPROCHE NON ESCLUDONO LO STALKING CONDOMINIALE. CASS. N. 36576/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1️⃣ IL FATTO;
2️⃣ IL CASO;
3️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
4️⃣ CONCLUSIONI.-
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Non è "solo un litigio da condominio": quando le provocazioni diventano una pressione costante fatta di rumori, offese e dispetti, si entra nel terreno degli atti persecutori. 🏢💣
2️⃣ La Cassazione chiarisce: anche se entrambi litigano, lo stalking c'è quando una persona finisce schiacciata da ansia, paura e vita stravolta. 😟🔍💥
3️⃣ Messaggio forte ai condomìni: il "botta e risposta" non giustifica condotte moleste. Se uno dei due supera la soglia, scatta la tutela penale. 🚔⚖️🔒
*****
1️⃣ IL FATTO
Che nei condomìni
italiani possano nascere tensioni è cosa nota: rumori, offese, dispetti più o
meno "creativi".-
Ma quando questo clima esasperato supera la soglia della normale conflittualità
e diventa persecuzione, entra in scena il reato di atti persecutori,
c.d. stalking.-
La Cassazione, con la sentenza n. 1420/2025, interviene su un tema delicatissimo: se, in ambito condominiale, due persone litigano, si provocano e si fanno dispetti reciprocamente, è ancora possibile parlare di stalking?
2️⃣ IL CASO
A Torino, un condomino
viene sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con
braccialetto elettronico, poi aggravata dall'obbligo di presentazione
trisettimanale alla polizia.
L'accusa? Una lunga serie di condotte moleste verso una vicina:
- rumori fortemente molesti, anche di notte;
- offese personali;
- dispetti continui, ripetuti negli anni;
- una condotta invasiva e destabilizzante iniziata anni prima.-
Il condominio ricorre in Cassazione sostenendo che i rapporti erano reciprocamente conflittuali: insomma, non c'era uno stalker e una vittima, ma due persone che litigavano.-
3️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte è
chiarissima:
la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude affatto il reato di
stalking, perché è necessario verificare gli effetti prodotti sulla
vittima e sulla persistenza della condotta.-
Ciò che conta non è un giudizio simmetrico sulla litigiosità dei vicini, ma la presenza di tre elementi fondamentali:
- Stato d'ansia o paura concreto e grave nella persona offesa;
- Timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine;
- Alterazione delle abitudini di vita (es. evitare la casa, modificare orari, cambiare comportamenti quotidiani).-
Quindi la Cassazione ha rigettato la richiesta dell'indagato, che, oltrettutto, nel frattempo si era trasferito in altra abitazione, perché "un eventuale allontanamento non fa venir meno di per sé il rischio di recidiva, specie in presenza di anni di comportamenti invasivi".-
4️⃣ CONCLUSIONI
La sentenza della Cassazione ribadisce con forza un principio chiave: non conta chi ha iniziato, né quanto acceso possa essere stato lo scambio; a rilevare è l'impatto concreto sulla vittima, il suo stato d'ansia, la paura, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.-
Se il principio può valere per ogni forma di stalking, nei contesti condominiali questo messaggio è ancora più evidente: il classico "botta e risposta" non autorizza nessuno a oltrepassare la soglia del lecito. Se il comportamento di uno dei protagonisti diventa sistematico, invasivo e destabilizzante, tanto da schiacciare l'altra parte in un vortice di tensione e timore, il perimetro dell'art. 612-bis c.p. è pienamente integrato.-
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