CARTA DOCENTI AI PRECARI, ANCHE FOGGIA SEGUE LA CASSAZIONE. SENTENZA N.3561/2023

29.11.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: CARTA DOCENTI - CASSAZIONE 29661/2023 - TRIBUNALE DI FOGGIA SENTENZA N. 3561/2023 - PRESCRIZIONE - FORMA SPEFICICA - RISARCIMENTO - PRECARI

INDICE

1)IL FATTO;

2)IL "DERBY PUGLIESE";

3)IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA;

4)LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE;

5)IL NUOVO ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA.-

6)CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

A distanza di poco più di un mese dall'intervento, decisivo, della Cassazione, anche il Tribunale di Foggia – da cui tutto era partito – riconosce il bonus docenti ai precari, anche oltre il biennio.-

[2]

IL "DERBY PUGLIESE"

L'intervento della Cassazione aveva posto fine a quello che era stato definito il "Derby Pugliese[1]", confluito nel rinvio pregiudiziale che il Tribunale del Lavoro di Taranto aveva promosso per cercare di risolvere il "conflitto" giurisprudenziale formatosi.-

Infatti, da un lato vi era un orientamento maggioritario[2], su tutto il territorio nazionale, che riconosceva il diritto anche ai precari di ricevere la "carta docenti", dall'altro vi era un filone minoritario, sviluppatosi all'interno del Tribunale Sezione Lavoro di Foggia (di qui la definizione di "derby"…), per cui tale beneficio, seppure riconosciuto, veniva qualificato in maniera diversa e sottoposto, ad un termine decadenziale (più che prescrizionale) .-

Il Tribunale del Lavoro di Taranto, nella persona del Dott. Cosimo Magazzino, rimetteva la questione alla Corte di Cassazione, utilizzando il rinvio pregiudiziale, figlio della Riforma Cartabia.-

[3]

IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Tribunale del Lavoro di Foggia[3], pur riconoscendo, questo va ribadito, la carta docenti ai precari, stabiliva dei limiti temporali di fruibilità, per evitare quella che era stata definita "discriminazione al contrario" rispetto agli insegnanti di ruolo.-

Questo (era) il fulcro del ragionamento: se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato[4].-

Né, sempre secondo il Tribunale foggiano, al docente precario poteva riconoscersi una situazione di maggior favore perché "discriminato" dalla normativa nazionale italiana.-

In definitiva, riconoscere tutte le annualità pretese avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia[5] in danno dei docenti di ruolo.-

Infine, per il Tribunale di Foggia, secondo quanto si legge nelle sentenze sopra indicate, "la carta docenti non ha natura di retribuzione accessoria[6] né costituisce reddito imponibile[7]", di fatto negando, addirittura, l'origine pecuniaria ed economica del beneficio.-

[4]

LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte, sentenza n. 29661/2023, tanto aveva stabilito:

1. La Carta del Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;

2. Ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione;

3. Ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;

4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico

[5]

IL NUOVO ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Severino Antonucci, abbandona (probabilmente definitivamente, in quanto oltre a quella in commento, si apprende di altre contestuali, identiche, decisioni) il precedente orientamento, riconoscendo ai precari il diritto a percepire la carta docenti, anche dopo il biennio, purché nel limite prescrizionale di cinque anni.-

[6]

CONCLUSIONI

"Solo gli stolti non cambiano mai idea", diceva il letterato statunitense James Russell Lowell, e, in maniera molto intelligente ed apprezzabile, il Giudice estensore della sentenza in commento ha dimostrato grande forza intellettuale discostandosi dall'orientamento, alla cui nascita e diffusione aveva contribuito (si veda nota n.5). –

Tuttavia, un pensiero va rivolto anche, a questo punto, a tutti quei docenti che dovessero avere subito gli effetti (limitativi) del precedente orientamento, che, tuttavia, potrebbero trovare ristoro processuale in appello, qualora lo avessero promosso, ma anche coloro che non avessero promosso nessun mezzo di impugnazione tempestivamente, causando il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole.-

Non è anche questa, in definitiva, una forma di discriminazione?

NOTE

[1] Così definito dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, uno dei massimi esperti in materia, costituito proprio nel giudizio definito con la sentenza in commento.-

[2] Ad esempio TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO N. 965/2023, a firma della Presidente di Sezione, Dott.ssa Angela Arbore; N. 912/2023, a firma del Dott. Luca Caputo; N. 897/2023 a firma della Dott.ssa Floriana Dibenedetto; N. 894/2023 a firma della Dott.ssa Floriana Dibenedetto; N. 652/2023 a firma del Dott. Eugenio Carmine Labella; N. 626/2023 a firma del Dott. Luca Caputo; TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO: N. 401/2023, a firma del dott. Raffaele Lapenta; TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE LAVORO N. 47/2023, a firma del giudice Delio Cammarosano; TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO N. 1662/2023, a firma della dott.ssa Sara Manuela Moglia; TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE LAVORO; N. 324/2023, a firma della dott.ssa Barbara Bortot; TRIBUNALE DI GORIZIA SEZIONE LAVORO N. 135/2023, a firma del Dott. Gabriele Allieri; TRIBUNALE DI CROTONE N. 495/2023 a firma del Dott. Salvatore Marinò; TRIBUNALE DI ROVIGO N. 100/2023 a firma della Dott.ssa Silvia Ferrari

[3] Si vedano: sentenza n. 1233/2023 a firma della Dott.ssa Lilia M. Ricucci; n. 1592/2023 a firma del Presidente della Sezione Lavoro Beatrice Notarnicola; n. 1605/2023 a firma della Dott.ssa Monica Sgarro; n. 1741/2023 a firma della Dott.ssa Lilia M. Ricucci; n. 1784/2023, a firma del Dott. Ivano Caputo.-

[4] Il punto debole di questo ragionamento pare individuarsi nella circostanza che Il Tribunale di Foggia considerava equivalenti, equiparandoli, il mancato utilizzo della carta, già assegnata, al diritto di ottenere l'attribuzione della stessa.-

[5] Tanto si legge in una precedente pronuncia, la n. 1389/2023, proprio del Giudice Dott. Severino Antonucci.-

[6] Cioè una somma di denaro che si aggiunge alla normale retribuzione, come ad esempio gli straordinari.-

[7] Cioè la somma di tutti gli emolumenti in denaro (retribuzioni, stipendi e pensioni), indennità, premi e indennizzi vari, contingenza e straordinari), in natura o sotto forma di erogazioni liberali, corrisposti nel periodo d'imposta, decurtati delle trattenute previdenziali.-

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