AVVOCATO CON LA TOGA ADDOSSO E LA CRISI IN CASA, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E RUOLI CHE SI INTRECCIANO

16.02.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #Avvocato⚖️ #Separazione💔 #NegoziazioneAssistita🤝  #DirittoDiFamiglia👨‍👩‍👧 #AvvocatoParte🎭 # #CrisiConiugale💣  #IlPeriscopioDelDiritto🔭 #AvvMicheleAlfredoChiariello✍️

INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA QUESTIONE
3️
CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Avvocato e parte non coincidono ⚖️💔
Un avvocato coinvolto in una crisi coniugale può agire come coniuge, ma non può confondere il ruolo personale con quello difensivo nella fase negoziale vera e propria.

2️⃣ L'invito sì, la negoziazione no ✉️🤝
L'invito alla negoziazione assistita può essere inviato in proprio, perché è solo un atto di avvio. La convenzione e l'accordo, invece, richiedono l'assistenza effettiva di un altro legale.

3️⃣ Terzietà e tutela prima di tutto 🧠📜
La negoziazione familiare presuppone lucidità, equilibrio ed etica professionale: gestirla "da soli" espone a rischi giuridici e indebolisce l'accordo finale.

*****

1️ INTRODUZIONE

Quando un avvocato si trova, suo malgrado, protagonista di una crisi coniugale, il confine tra ruolo professionale e dimensione personale tende inevitabilmente ad assottigliarsi. Non si è più soltanto difensori, ma parte direttamente coinvolta in una vicenda che, per definizione, è carica di implicazioni emotive e relazionali.-

È in questo contesto che sorge una domanda tutt'altro che banale:
può l'avvocato inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita per la separazione e, solo successivamente, una volta ottenuta l'adesione dell'altro coniuge, affidare la gestione della fase negoziale vera e propria ad altro collega?

La risposta, in linea di principio, è positiva.-
Ma il vero nodo non è tanto stabilire se ciò sia possibile, quanto comprendere come farlo correttamente, evitando ambiguità giuridiche, sovrapposizioni di ruoli e, soprattutto, fragilità strutturali dell'accordo destinato a regolare una fase delicatissima della vita delle parti.-

La questione trae origine da un apparente paradosso. In numerosi ambiti dell'ordinamento, infatti, l'avvocato può legittimamente assistere sé stesso, agire in proprio e persino ottenere la liquidazione delle spese processuali in caso di esito giudiziale favorevole.-
Nel campo della negoziazione assistita in materia familiare, tuttavia, questa sovrapposizione non risulta compatibile nel momento in cui la procedura entra nella sua fase effettivamente negoziale.-

La ragione non è meramente formale. La negoziazione assistita non è un semplice strumento alternativo al processo, ma uno spazio di confronto che presuppone lucidità, terzietà e capacità di mediazione, qualità che rischiano di essere compromesse quando il professionista è al tempo stesso parte emotivamente coinvolta nel conflitto.-

2️ LA QUESTIONE

Il punto di equilibrio individuato dal legislatore è chiaro e merita di essere letto nella sua corretta dimensione funzionale.-
La convenzione di negoziazione e l'accordo di separazione devono essere conclusi con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.-

È questo – e non un momento anteriore – il passaggio in cui l'assistenza tecnica diventa imprescindibile.-
È lì che il dialogo si trasforma in atto giuridico vincolante; è lì i ruoli non possono sovrapporsi, perché la funzione difensiva deve essere effettiva, terza e consapevole.-

Diverso è, invece, il piano dell'invito alla negoziazione assistita.-
L'invito non coincide con la negoziazione in senso proprio: non produce effetti sostanziali, non cristallizza diritti, non richiede particolari formalità. È un atto di avvio, una proposta di metodo, una dichiarazione di disponibilità al confronto.-

Per questa ragione, l'avvocato che agisce come coniuge può legittimamente inviare l'invito in proprio, senza assumere il ruolo di difensore, purché la fase successiva – quella realmente negoziale – venga svolta con l'assistenza di un altro professionista.-

3️ CONCLUSIONI

L'avvocato può, in quanto parte, inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita per la separazione.-
Deve, tuttavia, nominare un altro legale prima dell'apertura della fase negoziale in senso tecnico, ossia prima della sottoscrizione della convenzione e dell'accordo.
Non è consentito – né giuridicamente opportuno – gestire "in solitaria" una procedura che, per sua natura, richiede assistenza effettiva, terzietà e responsabilità professionale.-

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