AVVOCATO CON LA TOGA ADDOSSO E LA CRISI IN CASA, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E RUOLI CHE SI INTRECCIANO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA QUESTIONE
3️⃣ CONCLUSIONI
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Avvocato e parte non coincidono ⚖️💔
Un avvocato coinvolto in una crisi coniugale può agire come coniuge, ma non può confondere il ruolo personale con quello difensivo nella fase negoziale vera e propria.
2️⃣ L'invito sì, la negoziazione no ✉️🤝
L'invito alla negoziazione assistita può essere inviato in proprio, perché è solo un atto di avvio. La convenzione e l'accordo, invece, richiedono l'assistenza effettiva di un altro legale.
3️⃣ Terzietà e tutela prima di tutto 🧠📜
La negoziazione familiare presuppone lucidità, equilibrio ed etica professionale: gestirla "da soli" espone a rischi giuridici e indebolisce l'accordo finale.
*****
1️⃣ INTRODUZIONE
Quando un avvocato si trova, suo malgrado, protagonista di una crisi coniugale, il confine tra ruolo professionale e dimensione personale tende inevitabilmente ad assottigliarsi. Non si è più soltanto difensori, ma parte direttamente coinvolta in una vicenda che, per definizione, è carica di implicazioni emotive e relazionali.-
È in questo contesto che sorge una
domanda tutt'altro che banale:
può l'avvocato inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita
per la separazione e, solo successivamente, una volta ottenuta l'adesione
dell'altro coniuge, affidare la gestione della fase negoziale vera e propria ad
altro collega?
La risposta, in linea di principio, è positiva.-
Ma il vero nodo non è tanto stabilire se ciò sia possibile, quanto
comprendere come farlo correttamente, evitando ambiguità giuridiche,
sovrapposizioni di ruoli e, soprattutto, fragilità strutturali dell'accordo
destinato a regolare una fase delicatissima della vita delle parti.-
La questione trae origine da un
apparente paradosso. In numerosi ambiti dell'ordinamento, infatti, l'avvocato
può legittimamente assistere sé stesso, agire in proprio e persino
ottenere la liquidazione delle spese processuali in caso di esito giudiziale favorevole.-
Nel campo della negoziazione assistita in materia familiare, tuttavia, questa
sovrapposizione non risulta compatibile nel momento in cui la procedura
entra nella sua fase effettivamente negoziale.-
La ragione non è meramente formale. La negoziazione assistita non è un semplice strumento alternativo al processo, ma uno spazio di confronto che presuppone lucidità, terzietà e capacità di mediazione, qualità che rischiano di essere compromesse quando il professionista è al tempo stesso parte emotivamente coinvolta nel conflitto.-
2️⃣ LA QUESTIONE
Il punto di equilibrio individuato dal
legislatore è chiaro e merita di essere letto nella sua corretta dimensione
funzionale.-
La convenzione di negoziazione e l'accordo di separazione devono essere
conclusi con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.-
È questo – e non un momento anteriore – il
passaggio in cui l'assistenza tecnica diventa imprescindibile.-
È lì che il dialogo si trasforma in atto giuridico vincolante; è lì i ruoli non
possono sovrapporsi, perché la funzione difensiva deve essere effettiva,
terza e consapevole.-
Diverso è, invece, il piano dell'invito alla
negoziazione assistita.-
L'invito non coincide con la negoziazione in senso proprio: non produce effetti
sostanziali, non cristallizza diritti, non richiede particolari formalità. È un
atto di avvio, una proposta di metodo, una dichiarazione di disponibilità al
confronto.-
Per questa ragione, l'avvocato che agisce come coniuge può legittimamente inviare l'invito in proprio, senza assumere il ruolo di difensore, purché la fase successiva – quella realmente negoziale – venga svolta con l'assistenza di un altro professionista.-
3️⃣ CONCLUSIONI
L'avvocato
può, in quanto parte, inviare in proprio l'invito alla negoziazione
assistita per la separazione.-
Deve, tuttavia, nominare un altro legale prima dell'apertura della fase
negoziale in senso tecnico, ossia prima della sottoscrizione della convenzione
e dell'accordo.
Non è consentito – né giuridicamente opportuno – gestire "in solitaria" una
procedura che, per sua natura, richiede assistenza effettiva, terzietà e
responsabilità professionale.-
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