AVVOCATI ANCORA PUNITI, RICORSO TROPPO LUNGO, CONDANNA AL MASSIMO DELLE SPESE. CASS N. 802/2026

19.01.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE

2️⃣ IL FATTO

3️ IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ DOPO LA RIFORMA CARTABIA

4️ CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Ricorso fiume = sanzione economica ⚖️💶 

La Cassazione (ord. n. 802/2026) ha punito un ricorso di oltre 120 pagine e 200.000 caratteri, ritenuto eccessivo, confuso e non giustificato, liquidando le spese al massimo dei parametri.

2️⃣ Sinteticità non formale, ma sostanziale ✍️📏 

Dopo la Riforma Cartabia, chiarezza e sintesi degli atti non sono consigli, ma obblighi giuridici: la violazione non rende automaticamente l'atto inammissibile, ma incide sulle spese.

3️⃣ La sintesi come criterio di efficienza del processo ⚖️⏱️

La pronuncia valorizza la sinteticità come strumento funzionale alla ragionevole durata del processo e alla leale collaborazione tra difesa e giudice, sollevando però una questione aperta: il medesimo standard di chiarezza è sempre rispettato anche nei provvedimenti giudiziari? 

*****

1️INTRODUZIONE

La Cassazione, con l'ordinanza n. 802/2026, torna[1] a bacchettare gli avvocati, questa volta sanzionando la violazione del principio di sinteticità degli atti, introdotto e rafforzato dalla Riforma Cartabia. Non con una declaratoria "di stile", ma incidendo sulla liquidazione delle spese di giudizio, portate al massimo dello scaglione di riferimento.-

2️ IL FATTO

La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per plurimi profili. Tuttavia, l'aspetto realmente innovativo dell'ordinanza n. 802/2026 non risiede tanto nell'esito del giudizio, quanto nella statuizione sulle spese.-

Per la Suprema Corte che il ricorso:

  • superava ampiamente i limiti dimensionali fissati dal D.M. n. 110/2023 (circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri);
  • non conteneva alcuna motivazione idonea a giustificare la deroga ai limiti;
  • risultava, peraltro, inammissibile nel merito, rendendo la lunghezza non solo eccessiva, ma addirittura neanche strumentale rispetto al raggiungimento di un risultato positivo.-

In applicazione dell'art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c., la Cassazione ha proceduto quindi ad una decisione "punitiva" delle spese, liquidandole ai valori massimi dei parametri, proprio in ragione della violazione del principio di chiarezza e sinteticità.-

3️ IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ DOPO LA RIFORMA CARTABIA

. La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ricostruisce il quadro normativo:

  • art. 121 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, per il quale tutti gli atti devono essere chiari e sintetici;
  • art. 46 disp. att. c.p.c., che introduce i limiti dimensionali degli atti;
  • D.M. n. 110/2023, che fissa i parametri tecnici (numero di caratteri, formato, margini, interlinea);
  • finalità dichiarata: ragionevole durata del processo e leale collaborazione tra le parti e il giudice.-

La Cassazione precisa un punto essenziale:

la mera violazione dei limiti dimensionali non determina automaticamente l'inammissibilità, ma può comportare una sanzione economica in sede di regolazione delle spese.

4️ CONCLUSIONI

Per gli avvocati, il messaggio è inequivoco:
scrivere meno, scrivere meglio, scrivere utile non è solo buona tecnica difensiva, ma un obbligo giuridico, la cui violazione comporta conseguenze concrete.-

Tutto corretto, ma quando, invece – e non succede affatto di rado - sono i provvedimenti dei Magistrati a non essere chiari, ma, invece, dispersivi e caotici?

NOTE

[1] Due atti, due "rimproveri" della Corte di Cassazione al mondo forense:

* Nel primo caso (Cass. n. 12111/2025): la Corte si veste da vecchia prof di grammatica e bacchetta un ricorso "zoppicante" in chiarezza, stile e logica. Clicca qui https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/la-suprema-corte-si-traveste-da-vecchia-insegnante-di-grammatica-e-sanziona-il-caos-difensivo-cass-n-12111-2025/ 

* Nel secondo (Cass. n. 28195/2025): troppi grassetti, corsivi, sottolineature… e il ricorso diventa un labirinto che la Cassazione rifiuta. Clicca qui https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/abuso-di-grassetto-corsivo-e-sottolineature-rendono-il-ricorso-inammissibile-cass-n-28195-2025/  

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