ATTO SESSUALE TRA MAGGIORENNE E QUATTORDICENNE, CONSENSO IRRILEVANTE. CASS. N. 492/2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
3️⃣ SULLA DIFFERENZA FRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E QUELLO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE
4️⃣ RAPPORTI SESSUALI CONSENSUALI FRA MINORI
5️⃣ CONCLUSIONI
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Consenso non decisivo ⚖️
Sotto i 14 anni il consenso del minore è sempre giuridicamente irrilevante: anche un rapporto apparentemente voluto integra il reato ex art. 609-quater c.p.
2️⃣ Nessuna scusa sull'età 🚫
Non contano l'aspetto fisico, l'errore sull'età né l'assenza di violenza: la tutela del minore è assoluta.
3️⃣ Eccezione solo tra minori 🧩
I rapporti consensuali tra minori non sono punibili solo se l'età è vicina (almeno 13 anni e differenza non superiore a 3 anni).
*****
1️⃣ INTRODUZIONE
Può un rapporto
sessuale consensuale trasformarsi in un
reato grave, anche in assenza di violenza, minacce o costrizioni?
La risposta della Cassazione è netta: sì, quando è coinvolto un minore
di 14 anni.-
La vicenda si colloca
in un contesto estivo ordinario: luoghi di ritrovo, socialità informale,
incontri tra giovani in una fase della vita segnata dalle prime esperienze
affettive e dalla scoperta della sessualità, oggi spesso anticipata rispetto al
passato.
In questo scenario, una ragazza dall'aspetto fisico maturo, tale da indurre a
ritenere un'età superiore a quella reale, si avvicina a un ragazzo e manifesta
chiaramente la volontà di appartarsi.-
Tra i due – nonostante
l'iniziale resistenza del ragazzo, poco piu' che diciottenne, si consuma un rapporto sessuale, consensuale,
voluto e privo, nell'immediatezza, di segnali di allarme.
Il quadro muta radicalmente quando emerge un dato decisivo: la ragazza ha solo
tredici anni: il padre della minore presenta denuncia e la vicenda viene
inquadrata nel reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater
c.p., norma che tutela in modo assoluto la libertà e l'integrità sessuale dei
minori, prescindendo dal consenso e dall'errore sull'età.-
L'imputato, dopo aver ricevuto una doppia condanna in primo e secondo grado, ricorreva in Cassazione, sostenendo:
- di non conoscere la reale età della ragazza;
- la natura pienamente consensuale del rapporto.-
2️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che per la configurazione del reato in esame il consenso del minore è giuridicamente irrilevante.-
La
Corte ribadisce che l'art. 609-quater c.p. tutela la libertà sessuale e lo
sviluppo della personalità del minore, fissando una soglia di protezione assoluta:
sotto i 14 anni vige una presunzione legale di invalidità del consenso.-
Non rileva, dunque:
- che il rapporto sia stato desiderato;
- che sia stato richiesto dalla minore;
- che non vi sia stata coercizione.-
Se il consenso mancasse, si ricadrebbe nell'art. 609-bis c.p.; se c'è, non elimina il reato, in esame nel presente articolo.-
Per comprendere appieno la portata di questa affermazione, è utile distinguere tra le due fattispecie coinvolte.-
3️⃣ SULLA DIFFERENZA FRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E QUELLO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE
La differenza tra l'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale) e l'art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ruota interamente attorno al consenso.-
Nel reato di violenza sessuale:
- il consenso è l'elemento decisivo;
- se è libero, valido e consapevole, il reato non sussiste.-
Nel reato di atti sessuali con minorenne:
- il consenso del minore di 14 anni non ha alcun valore giuridico;
- la legge presume l'incapacità di autodeterminazione sessuale, senza eccezioni.-
In sintesi:
- nel 609-bis il consenso salva;
- nel 609-quater il consenso non conta.-
È una scelta di tutela rafforzata, che può apparire controintuitiva sul piano del senso comune, ma che risponde a una precisa esigenza di protezione.-
4️⃣RAPPORTI SESSUALI CONSENSUALI FRA MINORI
L'art.
609-quater c.p. prevede tuttavia una significativa eccezione, spesso poco
conosciuta.-
Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali consensuali con un minore
che abbia compiuto almeno tredici anni, purché la differenza di età non
superi i tre anni.
La ratio è chiara: evitare una criminalizzazione automatica delle relazioni affettive e sessuali tra adolescenti appartenenti a una fascia di età omogenea, nelle quali:
- non vi è un reale squilibrio di potere;
- non emerge sfruttamento o abuso;
- la maturità dei soggetti è comparabile.-
Non è il consenso in sé a rendere lecita (meglio "non punibile") la condotta, ma la prossimità anagrafica.-
5️⃣ CONCLUSIONI
Questa sentenza ricorda un principio fondamentale: l'apparenza, le convinzioni personali e persino il consenso espresso non bastano quando è coinvolto un minore e la sua sessualità.-
Conoscere queste regole significa prevenire situazioni che possono avere conseguenze penali molto serie.-
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