ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE NELLE UNIONI CIVILI. CASS. N. 25495/2025

21.09.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) CENNI SULL'ASSEGNO DIVORZILE;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Riconoscimento storico ⚖️🌈 – La Cassazione estende l'assegno divorzile anche alle unioni civili, garantendo parità di trattamento con i matrimoni.

2️⃣ Funzioni dell'assegno 💶🤝 – L'assegno divorzile ha natura sia assistenziale (sostegno al partner debole) sia perequativo-compensativa (riconoscimento dei sacrifici fatti per la famiglia).

3️⃣ Portata della sentenza 📜✨ – Viene sancita la piena equiparazione con il matrimonio, ma l'assegno non si applica alle convivenze di fatto, tutelate solo da contratti di convivenza.


1. INTRODUZIONE

Con una decisione di forte impatto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'assegno divorzile anche alle unioni civili, compiendo così un ulteriore passo verso la piena parità di diritti tra coppie eterosessuali e coppie omoaffettive. La pronuncia trae origine dal caso di due ex partner legate da un'unione civile, in cui una delle due aveva richiesto l'assegno di mantenimento a seguito dello scioglimento del vincolo.-

2. CENNI SULL'ASSEGNO DIVORZILE

L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile rispondono a logiche diverse, pur avendo in comune l'obiettivo di tutelare il coniuge economicamente più debole.-

L'assegno di mantenimento opera nella fase della separazione, quando il vincolo matrimoniale è ancora in essere, e mira a garantire al beneficiario un tenore di vita quanto più vicino possibile a quello goduto durante la convivenza coniugale, in attuazione del dovere reciproco di assistenza materiale.-

L'assegno divorzile, oggetto del presente commento, assolve a due funzioni principali:

  • una assistenziale, che tutela il partner che non disponga di risorse sufficienti per condurre, anche dopo la fine del rapporto, una vita autonoma e dignitosa e che non sia stato in grado di procurarsele nonostante l'impiego di ogni ragionevole sforzo (che deve essere provato da chi lo richiede); in questo caso, la misura dell'assegno non si ancora al tenore di vita pregresso, ma si limita a garantire il soddisfacimento delle esigenze esistenziali dell'avente diritto;
  • una perequativo-compensativa: viene in rilievo quando lo squilibrio economico tra le parti derivi da scelte condivise di vita familiare e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei partner, sacrificio che abbia contribuito in modo apprezzabile al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro. In questa ipotesi, l'assegno non si riduce a mera integrazione dei mezzi di sostentamento, ma si commisura al contributo fornito dal richiedente nella conduzione della vita familiare, assorbendo in sé anche la funzione assistenziale.-

L'assegno, quindi, non è automatico: viene concesso solo se la parte richiedente dimostra di aver sacrificato opportunità personali in favore della famiglia o di trovarsi in condizioni economiche tali da non garantire un tenore di vita dignitoso.-

3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nel caso di specie la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto della ex partner alla corresponsione di un assegno divorzile mensile, fondato sulla circostanza, provata, che "avesse rinunciato alla propria attività per favorire la carriera della compagna."-

In pratica, la Cassazione, pur evidenziando che l'unione civile presenti delle differenze rispetto al matrimonio – come l'assenza della fase della separazione ed il relativo assegno - si applica anche ad essa l'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, ovvero la legge sul divorzio.-

La Corte ha ritenuto che negare l'assegno nelle unioni civili costituirebbe una discriminazione irragionevole, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.-

4. CONCLUSIONI

Il principio affermato dalla Cassazione porta ad una piena equiparazione con il matrimonio anche nella fase patologica, terminale dell'unione civile fondata sulla legge Cirinnà, superando quelle letture restrittive che vedevano l'unione civile come un istituto "meno forte" dal punto di vista patrimoniale.-

È bene, tuttavia, chiarire che tale equiparazione non si estende alle convivenze di fatto: per queste ultime, pur disciplinate dalla stessa legge Cirinnà, non opera il meccanismo dell'assegno divorzile, con la conseguenza che la tutela patrimoniale rimane affidata esclusivamente agli strumenti previsti in sede contrattuale (i cosiddetti contratti di convivenza).-

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