ANZIANA CADE AL SUPERMERCATO, PERICOLO VISIBILE, NESSUN RISARCIMENTO

02.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: Caduta 💥 #Risarcimento 💰 #Supermercato 🛒 #FratturaFemore 🦴 #ResponsabilitàOggettiva ⚖️ #InsidiaOcculta ❓ #CasoFortuito 🚨 #Giurisprudenza 📖  #IlPeriscopioDelDiritto 🔭

INDICE

1️ INTRODUZIONE

2️ LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 127.000 euro per una caduta? 💰🛒

Anziana inciampa in una canalina nel supermercato.

Frattura del femore. Protesi. Invalidità al 27%.

Richiesta risarcitoria importante.

2️⃣ Responsabilità automatica? ⚖️❓ 

Art. 2051 c.c.: il custode risponde dei danni.

Ma attenzione 👇

La responsabilità è oggettiva, non è automatica. 

3️⃣ Il colpo di scena 🏛️🔎

Canalina visibile.

Nessuna insidia occulta.

La figlia ammette: "non ha prestato attenzione".

*****

1️ INTRODUZIONE

Una caduta tra gli scaffali.-
Un volo improvviso.-
Una frattura del collo del femore.-

Accade in un supermercato, reparto ortofrutta e surgelati, in prossimità delle casse.-

Protagonista una anziana donna che inciampa in una– visibile - canalina coprifilo e finisce a terra.-

Diagnosi: frattura scomposta, intervento chirurgico, protesi d'anca, invalidità permanente stimata al 27%.: la richiesta risarcitoria superava i 127.000 euro.-

Il supermercato, quale custode ex art. 2051 c.c., deve rispondere automaticamente del danno? Oppure la caduta è conseguenza della condotta della danneggiata?.-

2️ LA SENTENZA

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 565/2026, ricostruisce con precisione chirurgica il quadro probatorio: testimonianze, cartella clinica, dinamica del fatto.-

Emergono tre nodi centrali:

• divergenze sul punto esatto della caduta (sulla canalina o a circa 10 metri da essa);
• divergenze sulla presenza della figlia della donna;
• contestazioni sulla segnaletica.-

Il passaggio decisivo, però, è un altro.-

La stessa figlia dell'attrice ammette che la canalina era visibile e che la madre "non ha prestato attenzione".-

Il Tribunale ricorda un principio chiave:
la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, ma non è automatica[1].

Nel caso concreto non vi era alcuna insidia occulta.-
Nessun pericolo imprevedibile.-
Solo una canalina visibile, segnalata, presente da tempo.-

Quanto più il pericolo è superabile con l'ordinaria diligenza, tanto più l'imprudenza del danneggiato incide fino a spezzare il nesso causale.-

Conclusione: la caduta viene valutata ad esclusiva colpa dell'attrice.-
Domanda rigettata.-

NOTE

[1] L'attore – cioè il danneggiato - deve provare il nesso causale.-
Il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito.-
E anche la condotta colposa del danneggiato può interrompere il nesso eziologico.-

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