ANCHE IL TRIBUNALE DI BRINDISI APPLICA, IN UNA CONTROVERSIA TELEFONICA, GLI INDENNIZZI STRAGIUDIZIALI PREVISTI DALL’AGCOM. SENTENZA N. 1461/2022

06.04.2023

 A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.-

[1]

IL FATTO

Un consumatore [1], dopo aver preso subito la sospensione della linea telefonica e della connessione internet, si rivolgeva al Tribunale di Brindisi, evocando in giudizio la compagnia fornitrice, chiedendo il ristoro dei danni subiti.-

Così descritta, la vicenda sembrerebbe una di quelle che accadono ogni giorno, viceversa, presenta alcune peculiarità, che meritano di essere descritte.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Tribunale Civile di Brindisi, nella persona del Dott. Stefano Marzo – accoglieva la domanda di risarcimento, applicando – è solo il secondo caso dopo quello su cui si è pronunciato il Tribunale di Bari – nel calcolo dei danni, gli indennizzi previsti dall'Agcom, nella delibera n. 73/11[2] (oggi delibera n. 347/2018[3]) nella definizione, stragiudiziale[4], delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.-

Tanto si legge in motivazione: "Passando alla liquidazione dei danni relativi al malfunzionamento del collegamento internet e alla ritardata risposta ai reclami, gli stessi ben possono essere determinati in via di equità, avendo come riferimento gli indennizzi di cui alla delibera 73-11-Cos dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Infatti, pur trattandosi di indennizzi che sono stati previsti dall'Autorità Garante ai fini della "Risoluzione extragiudiziale delle controversie", tuttavia possono essere utilizzati dal Giudice, quali parametri puramente indicativi, ai fini della valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cc, per i casi in cui – come nella fattispecie in esame - il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare".-

Qui di seguito le particolarità della vicenda:

  • Il Tribunale applica, per determinare il calcolo del danno, gli importi previsti dall'Agcom nelle procedure, stragiudiziale, di risoluzione delle controversie;
  • Tale applicazione analogica, usuale avanti al Co.Re. Com[5], non è ancora diffusa in ambito giudiziale (oltre alla pronuncia in commento, si registra solo un altro provvedimento, emesso dal Tribunale Civile di Bari);
  • Il consumatore, in giudizio, produce – per provare il disservizio – la registrazione delle telefonate con il call center, durante le quali vengono ammessi i problemi;
  • Nel provvedimento il Tribunale di Brindisi conferma che l'onere della prova ricade sull'operatore telefonico, che deve provare la regolarità e la puntualità del servizio.-

NOTE

[1] Assistito dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell'Adoc–Uil Brindisi

[2] Qui consultabile https://tinyurl.com/del7311

[3] Qui consultabile https://tinyurl.com/del34718

[4] Qui è consultabile la procedura https://tinyurl.com/procagcom

[5] Qui i dettagli https://www.agcom.it/co.re.com 

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