ALCUNE SEVERE APPLICAZIONI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA DEL PROTOCOLLO DEL PROCESSO DA REMOTO.

31.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: PROCESSO AMMINISTRATIVO DA REMOTO - CRITICITA' - 

INDICE

· INTRODUZIONE;

· L'ORDINANZA 824/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA;

· L'ORDINANZA 849/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA;

· L'ORDINANZA 858/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA;

· CONCLUSIONI.-

INTRODUZIONE

Poco prima delle festività di Natale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia aveva depositato 3 ordinanze, con le quali si era occupata di alcune - particolari - questioni attinenti il processo da remoto durante la pandemia: nel primo aveva affrontato la fattispecie del malfunzionamento del microfono di un avvocato, che ne aveva impedito la (video) partecipazione, nel secondo delle conseguenze del mancato rispetto dell' orario di connessione da remoto indicato dalla Segreteria al procuratore costituito e, nell'ultimo, della partecipazione accanto al difensore di persona non identificata e non preventivamente autorizzata.-

[2]

L'ORDINANZA 824/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA.-

Durante la celebrazione da remoto, si verificava il malfunzionamento del microfono dell'avvocato di una delle parti costituite, che ne impediva la regolare partecipazione all'udienza camerale.-

Il Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la prima ordinanza in commento, n. 824/2020 del 18 dicembre 2020 - Pres. De Nictolis, Est. Boscarino, in sede di riesame, stabiliva - rigettando le note non autorizzate che l'avvocato interessato aveva depositato successivamente per cercare di rimediare - che la circostanza del malfunzionamento non può gravare sull'Ufficio giudiziario, avuto riguardo alle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto")", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza ".-

[3]

L'ORDINANZA 849/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA.-

Nella seconda ordinanza in commento, la n. 849/2020, il CGA della Regione Sicilia sanzionava con il rigetto delle richieste contenute nella nota (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore di una delle parti, che non aveva rispettato l'orario di udienza, indicato per la celebrazione da remoto.-

In maniera molto rigorosa, il Consiglio siculo - Pres. De Nictolis, Est. Boscarino - riteneva che, avuto riguardo alle previsioni di cui al D.L. 28/2020 conv. in L. n.70/2020 ed alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto")", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), le parti ricevono dalla segreteria l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, per cui sono tenute ad essere presenti nella fascia oraria indicata, a nulla rilevando la presenza in orario anteriore o posteriore, pena la loro decadenza da ogni attività processuale, conseguente alla dichiarazione di assenza.-

[4]

L'ORDINANZA 858/2020 DEL CGA PER LA REGIONE SICILIA

Nel terzo caso, in commento, il CGA si era trovato avanti una situazione inverosimile e paradossale, quasi "scolastica": accanto all'avvocato, regolarmente costituito, di una delle parti, vi era un altro soggetto non previamente identificato ed autorizzato.-

Il CGA, occupandosi della questione, aveva proceduto - dopo vari inviti rivolti al soggetto non identificato ad allontanarsi, senza esito - alla disconnessione - in realtà neanche riuscita per via di un malfunzionamento del sistema informatico - dall'udienza da remoto dell'avvocato, al fianco del quale sedeva, visibile, il soggetto in questione.-

Per il CGA "Deve essere disconnesso dalla discussione in udienza da remoto l'avvocato se nel luogo da cui è collegato telematicamente è visibile la presenza di un'altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio se non trova riscontro il reiterato invito del Presidente del Collegio a far allontanare il soggetto non autorizzato".-

[5] CONCLUSIONI

Queste pronunce[1] evidenziano una certa severità formale - in ogni caso tipica del rito amministrativo - nei confronti degli avvocati; a parere di chi scrive la disconnessione dall'udienza per l'avvocato, affiancato da una persona non identificata, stride, e non poco, con il principio della pubblicità dell'udienza (se non camerale, ovviamente); viceversa, se potrebbe apparire giusta la severità per l'avvocato ritardatario, evidentemente ingiusta - perché contraria anche ai canoni del giusto processo - è la sanzione per l'avvocato che, magari per cause a lui non imputabili, si trova nella condizione di temporaneo non funzionamento del microfono o della connessione internet.-

Evidentemente, servirebbe un po' di elasticità, affinchè queste misure non diventino troppo severe e rigide nei confronti degli avvocati, il cui esercizio della professione è stato già gravemente compromesso e modificato dalla pandemia.-



[1] In un momento storico in cui, da un lato, il Consiglio di Stato (Pres. Deodato, n. 24/2021) statuisce che "[...] Deve essere respinta l'opposizione alla discussione da remoto motivata con la necessità che la discussione si tenga in presenza, e ciò in quanto nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica l'unica possibilità di discussione contemplata e ammessa dall'ordinamento è quella con collegamento da remoto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 [...] e, dall'altro, un coraggioso Magistrato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, dott.ssa Lorenza Omarchi, il quale, riconosciute le difficoltà tecniche dovute alle caranti infrastrutture tecnologiche e al sovraccarico della rete, ha disposto che gran parte delle udienza, di sua gestione, verranno celebrate in aula, alla sola presenza delle parti assolutamente necessaria.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)