ALCOL TEST POSITIVO, MA AUTO FERMA, SOSPENSIONE DELLA PATENTE ILLEGITTIMA. TAR BARI N. 10/26

24.01.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #AlcolTest #PatenteSospesa #GuidaInStatoDiEbbrezza  #SospensioneIllegittima #TARPuglia #GiustiziaAmministrativa #DirittoStradale #Art186CdS #Prefetto  #Giurisprudenza  #IlPeriscopioDelDiritto

INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE

2️⃣ IL FATTO

3️LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 🚗 Auto ferma non significa guida
Il solo superamento del limite alcolemico non basta a dimostrare la guida in stato di ebbrezza se il veicolo è fermo, con motore spento e in area non aperta al pubblico transito.

2️⃣ ⛔ Niente presunzioni automatiche
Il TAR Puglia esclude che la sospensione della patente possa fondarsi solo sull'alcoltest, in assenza di indizi concreti di una guida precedente o imminente.

3️⃣ ⚖️ Sospensione annullata
In mancanza di prove sulla circolazione del veicolo, il provvedimento prefettizio è illegittimo e va integralmente annullato.

*****

1️INTRODUZIONE

Con la sentenza n. 10/2026, il TAR Puglia affronta un tema estremamente delicato e frequente nella prassi, cioè se sia possibile sospendere la patente, quando l'alcoltest viene effettuato su un soggetto, con superamento del limite di legge, fermo, in area non soggetta a pubblico transito, e in assenza di elementi concreti di guida in stato di ebbrezza.-

2️ IL FATTO

Il ricorrente veniva trovato seduto al posto di guida di un'autovettura ferma, con motore spento, in un'area retrostante una stazione di servizio, non aperta al pubblico transito, mentre consumava una birra in compagnia del proprietario del veicolo.
L'alcoltest rilevava un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, con conseguente contestazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S. e sospensione della patente.-

3️ LA SENTENZA

Il Tar chiarisce che la guida in stato di ebbrezza non può essere presunta dal solo dato alcolemico, quando:

  • il soggetto non sta circolando;
  • il veicolo è fermo da tempo apprezzabile;
  • il controllo avviene in un luogo non destinato al pubblico transito;
  • mancano indizi concreti di una condotta di guida precedente o imminente.-

Nel caso di specie:
– il veicolo era fermo, in una area di sosta, da oltre venti minuti, come dimostrato dalle videocamere di sorveglianza;
– il controllo avveniva a pochi metri dall'abitazione del ricorrente;
– non emergeva alcuna prova di guida precedente né di una ripresa imminente della marcia.-

Sussistendo tutti questi requisiti, il provvedimento prefettizio veniva quindi annullato integralmente.-

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