AFFIDO FIGLI, SUPERATA LA PRASSI DELLA PREFERENZA MATERNA. CASS N. 6078/2026

19.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
L'ORDINNZA
3️
CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ ⚖️ La Cassazione chiarisce che non esiste alcun automatismo per cui, dopo la separazione, i figli piccoli debbano essere collocati prevalentemente presso la madre.

2️⃣ 👨‍👩‍👧‍👦 Il giudice deve valutare il caso concreto, guardando alla reale capacità di ciascun genitore di crescere, educare, assistere e organizzare la vita quotidiana dei figli.

3️⃣ 🧒🏽📚 Conta solo il superiore interesse del minore, non gli stereotipi culturali: la bigenitorialità deve essere applicata in modo sostanziale e non solo proclamata in astratto.

*****

1️ INTRODUZIONE

Per anni, nel linguaggio comune e spesso anche nell'immaginario giudiziario, si è data quasi per scontata un'idea: dopo una separazione, se i figli sono piccoli, è naturale che debbano stare prevalentemente con la madre.-
Ma il diritto di famiglia, quello vero, non può vivere di automatismi, formule precotte o scorciatoie culturali.-

Con l'ordinanza n. 6078/2026, la Corte di Cassazione rimette al centro un principio fondamentale: nei procedimenti che riguardano i figli, il giudice non può decidere in astratto, ma deve valutare in concreto quale sia davvero l'interesse del minore.-

2️ L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ricorda che, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il criterio guida è uno soltanto: l'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Questo significa che il Giudice deve svolgere un vero giudizio sulla capacità di ciascun genitore di crescere, educare e assistere il figlio, basandosi su elementi concreti: il ruolo svolto in passato, la qualità della relazione affettiva, la personalità del genitore e, più in generale, la concreta organizzazione della vita familiare.-

La Suprema Corte aggiunge un passaggio importantissimo: questo criterio non vale solo per scegliere tra affidamento condiviso o esclusivo, ma anche per stabilire collocamento e modalità di frequentazione, perché sono proprio questi provvedimenti a incidere davvero sulla quotidianità del rapporto tra genitore e figlio.-

Nel caso esaminato, nei giudizi di merito era stato stabilito che, in presenza di figli in età prescolare o simile, dovesse attribuirsi rilievo prioritario alla figura materna, considerata più rispondente agli interessi dei minori. Ma, per la Cassazione, un ragionamento del genere è troppo astratto. E lo è ancora di più se si considera che i bambini avevano già compiuto otto anni.

Il messaggio è molto chiaro: i figli piccoli non vanno "automaticamente" alla madre solo perché piccoli.-

Conta invece la realtà della famiglia, il rapporto costruito con ciascun genitore, la capacità educativa, affettiva e organizzativa concretamente dimostrata nel tempo.-

3️ CONCLUSIONI

Questa ordinanza dice una cosa molto netta: in materia di figli non esistono corsie preferenziali automatiche per madre o padre.-
Esiste soltanto il superiore interesse del minore, da verificare caso per caso, senza pregiudizi e senza scorciatoie.-

Non basta dire: "i bambini sono piccoli, quindi è meglio la madre".-
Bisogna invece chiedersi: chi li ha seguiti concretamente? con quali modalità? con quale equilibrio? con quale capacità affettiva, educativa e organizzativa? Solo dopo questa analisi si può decidere davvero.-

È una pronuncia importante perché ribadisce che il principio di bigenitorialità non è uno slogan. È un criterio sostanziale, che impone al giudice di guardare alla vita reale dei figli e non a schemi astratti o a presunzioni culturali ormai inadeguate-.

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