ACCESSO ABUSIVO A WHATSAPP DEL CONIUGE: REATO ANCHE SE SERVE PER L’ADDEBITO. CASS. N. 19421/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
3) E SE LO SCOPO FOSSE QUELLO DI TROVARE PROVE PER L'ADDEBITO?
4) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
1️⃣ 📵 Entrare nel WhatsApp dell'ex è reato: anche se il telefono è a portata di mano, accedere a chat protette da password senza consenso integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).
2️⃣ ⚖️ Le "prove" per l'addebito non giustificano l'illecito: usare i messaggi in tribunale non sana la violazione. La finalità processuale non elimina la responsabilità penale.
3️⃣ ⏳ La querela non è tardiva se manca la certezza: il termine per proporla inizia solo dal momento in cui la persona offesa scopre con certezza l'uso illecito dei dati.
1. INTRODUZIONE
Prendere il cellulare della propria ex moglie, protetto da password, aprirlo, entrare nell'app di WhatsApp, leggere e fare copia, attraverso screenshot dei messaggi, scambiati con un'altra persona, e poi consegnare tutto all'avvocato per provare a ottenere l'addebito della separazione. Strategia astuta? No non proprio.-
2. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza n. 19421/2025): chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto – anche se si tratta di whatsapp – commette il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Non importa che l'accesso sia avvenuto "in casa" o che il cellulare fosse "a portata di mano": la volontà di esclusione del titolare dell'account, manifestata attraverso la password, è inviolabile.-
Accedere senza autorizzazione a una chat WhatsApp protetta da password significa introdursi abusivamente in un sistema informatico, a tutti gli effetti come entrare nel server di un'azienda o forzare l'account mail di qualcuno.-
3. E SE LO SCOPO FOSSE QUELLO DI TROVARE PROVE PER L'ADDEBITO?
L'imputato aveva cercato di giustificarsi affermando che lo scopo era "processuale": i messaggi erano stati consegnati all'avvocato per essere utilizzati in tribunale. Ma secondo i giudici questo non rileva affatto ai fini della sussistenza del reato.-
Che si tratti di gelosia, di vendetta o di un argomento difensivo in separazione, non cambia nulla: ciò che conta è l'invasione della sfera privata altrui, realizzata contro la volontà (esplicita o implicita) del titolare del dispositivo.-
4. DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER PROPORRE QUERELA?
Un passaggio interessante della sentenza riguarda anche il termine di proposizione della querela: la difesa sosteneva fosse decorso troppo tempo tra l'accesso abusivo (che collocava nel 2020) e la denuncia (2023). Ma la Cassazione ha rigettato l'eccezione: il termine decorre solo dal momento in cui la persona offesa ha certezza del fatto reato, anche alla luce dell'uso processuale dei messaggi.-
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