A CHI SPETTA LA RIMOZIONE/PULIZIA DEI RIFIUTI        DA UN ALVEO ARTIFICIALE?     LA QUESTIONE “VALLONE TITTADEGNA” DI BARLETTA.

27.10.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ALVEI ARTIFICIALI - PULIZIA - COMPETENZA - VALLONE TITTADEGNA BARLETTA 

INDICE

1)IL FATTO;

2)L'ASSETTO NORMATIVO VIGENTE;

3)IL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE;

4) IL CASO DI SPECIE;

5) CONCLUSIONI.-

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IL FATTO

La questione è ormai tristemente nota: a Barletta, un vallone artificiale è diventato luogo di abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, alcuni da smaltire secondo le apposite procedure previste.-

Dopo una prevedibile "impasse" amministrativa fra Enti, pare che il Comune di Barletta - auspicando che i lavori siano effettuati a stretto giro, per evitare che tutto quel materiale, con una eventuale piena del vallone, finisca nel vicino fiume e poi direttamente in mare, con tutte le possibili conseguenze - abbia deciso di farsi carico dell'intervento; con il presente articolo si cercherà di fare chiarezza, senza presunzione di completezza, su quale fosse l'Ente che avesse l'obbligo giuridico ed amministrativo di intervenire.-

[2]

L'ASSETTO NORMATIVO VIGENTE

In maniera sintetica, è possibile così riassumere la normativa vigente:

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IL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE

Su una simile (ma non identica...) fattispecie vi è una pronuncia, anche recente, del Tar Bari, la n. 835/2019[1], che aveva risolto la questione come segue:

"le attività di polizia idraulica e di pulizia dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua (alvei naturali) compete ai Comuni; mentre, in base a norme speciali, la pulizia e la manutenzione dei canali e delle opere idrauliche di bonifica (alvei artificiali) spetta ai Consorzi, quali specifici enti pubblici all'uopo preposti".-

[4]

IL CASO DI SPECIE

Se, come visto nel paragrafo precedente, la competenza varia in base alla natura degli alvei, se naturali o artificiali, nel caso di specie, il Vallone Tittadegna come puo' essere qualificato?

Secondo quanto riportato su un sito gestito dal Comune di Barletta, il Canale Tittadegna "è una opera idraulica situata in Agro di Barletta (Contrada Tittadegna), che intercetta i deflussi non regimati provenienti da un esteso bacino imbrifero che ha origine in zona Montegrosso (Andria) e si estende nel territorio barlettano interessando diverse contrade agricole".-

Si tratta, quindi, di una opera artificiale e la morfologia, nonché la struttura in cemento, dal quale è formata, confermano la definizione.-

[5]

CONCLUSIONI

Seguendo l'insegnamento del sopra indicato precedente giurisprudenziale del Tar Bari, non sembrano esserci dubbi che, nel caso di specie, l'intervento fosse riconducibile al Consorzio di Bonifica e, quindi, in senso lato, alla Regione Puglia, da cui giuridicamente dipendente.-

Inoltre, se l'art. nell'art. 1 della, sopra richiamata, legge regionale 4/2012, prevede che "l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio [...] il deflusso idraulico [...]", la rimozione dei rifiuti è da ritenersi funzionale a salvaguardare la sicurezza e il deflusso idraulico, con ripercussioni sulle condizioni di garanzia della salute pubblica",.

Tale impostazione trova conferma nello stesso statuto del Consorzio di Bonifica competente per territorio, denominato "Terre d'Apulia", che, al punto 7 dell'art. 2, prevede che "[...] Il Consorzio provvede alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale o regionale, nonché delle altre opere consortili"[...]".-

A creare suspance al lettore, scardinando, o almeno tentando, quanto fin qui detto, si registra altra pronuncia del Tar Puglia, questa volta sezione di Lecce, la n. 14/2018, che, seppure precedente a quella sopra indicata, analizza la questione da un altro punto di vista, vale a dire quello dell'abbandono dei rifiuti e sull'obbligo di rimozione degli stessi ex art. 192 del d.lgs 152/2006, e non dalla prospettiva della pulizia dell'opera idraulica.-

Infatti, in detta sentenza si legge che "Gli obblighi di cui all' art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 4/2012, gravanti normativamente sui Consorzi di Bonifica, attengono esclusivamente alla sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria, sotto l'aspetto tecnico, degli interventi pubblici di bonifica e irrigazione di loro competenza in cui non rientrano fatti imprevedibili quali l'abbandono di rifiuti da parte di sconosciuti, essendo ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti prodotti sulle dette opere da atti illeciti commessi da terzi ignoti.".-

Tuttavia, il pathos giuridico viene subito meno, alla luce di altra pronuncia, questa volta del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 4441/2021, aveva affermato il principio secondo cui anche i Consorzi di bonifica - nella qualità di enti gestori di beni demaniali - rientrano tra i soggetti passivi sottoposti all'obbligo di rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del Testo Unico Ambientale.-

La tesi, nel caso sostenuta dal Consorzio e respinta dal Consiglio di Stato, verteva sulla circostanza che lo stesso "non fosseproprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area inquinata, ma solo gestore dei beni demaniali, e, di conseguenza, non responsabile, nemmeno per mancata vigilanza, in quanto lo sversamento da parte di ignoti di di inquinanti in luogo aperto al pubblico, avvenuto verosimilmente da strada comunale, in fosso mantenuto dal Consorzio ne escludeva in radice qualsiasi responsabilità anche solo per culpa in vigilando...".-

Di conseguenza, anche applicando una diversa ricostruzione giuridica al caso di specie, sarebbe rimasta, a parere dello scrivente, ferma la competenza del Consorzio a rimuovere detti rifiuti.-

NOTE

[1] Che richiama altro precedente sempre del Tar Bari n. 1066/2018.-

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