REATO DI MALTRATTAMENTI E NON DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE PER LA MAESTRA VIOLENTA. CASS N. 45096/2023

16.01.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE;

3) UN PRINCIPIO ORMAI CONSOLIDATO;

4) L'ELEMENTO DISTINTIVO DELLE DUE FATTISPECIE DELITTUOSE.-

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IL FATTO

L'incubo di ogni genitore: affidare il proprio figliolo, magari ancora in tenera età, ad una Maestra, che assume in classe un comportamento violento, vessatorio, che magari sfocia in percosse, insulti, minacce e umiliazioni.-

Per carità, si parla di una percentuale infinitesimale di casi rispetto al numero di docenti, da sempre un vanto per la nostra storia, ma nella sciagurata ipotesi descritta, quale sarebbe il reato commesso dall'insegnante violenta? Reato di maltrattamenti o quello di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina?

A ribadire un orientamento, ormai, quasi consolidato, è stata la Suprema Corte, qualche settimana fa.-

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LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE

Secondo la Cassazione, "l'uso sistematico della violenza sia psicologica, che fisica, nei confronti del minore, anche dove fosse sostenuto da "animus corrigendi" o finalità educative, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione – reato punito con pene meno gravi - ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi di quello di maltrattamenti, atteso che le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore".-

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UN PRINCIPIO ORMAI CONSOLIDATO

Come detto si tratta di un principio consolidato, le cui primissime pronunce risalgono a qualche decennio fa: "Con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perchè non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice."- (Cass 4904/1996)

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L'ELEMENTO DISTINTIVO DELLE DUE FATTISPECIE DELITTUOSE

La differenza sostanziale fra le due ipotesi è assai semplice, in quanto il reato ex art. 571 cp (abuso dei mezzi di correzione) presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sè giuridicamente leciti, mentre il reato di maltrattamenti punisce condotte assolutamente contra legem, in ogni caso, senza se e senza ma.-

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