PER LA CASSAZIONE SPIARE IL CONIUGE CON UN GPS IN MACCHINA NON COSTITUISCE REATO

06.02.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: GPS - SPIARE - AUTOMOBILE - EX MOGLIE - INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA ALTRUI  - CASS 3446/2024

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Installare nella macchina dell'ex moglie un sistema gps, dotato di microfono, per ascoltare, in maniera automatica, le conversazioni intervenute all'interno del veicolo, può costituire una ipotesi di reato?

Nel caso di specie, all'ex marito – autore della condotta sopra descritta nei confronti della moglie, oltrettutto un avvocato – veniva contestato il reato di interferenze illecite nella vita privata, ai sensi dell'art. 615 bis codice penale.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione[1], sentenza n. 3446/2024, la condotta dell'uomo non integrava il reato, contestatogli, di interferenze illecite nella vita privata.-

La pronuncia, per quanto aderente ad un orientamento ormai consolidato, va chiarita per non creare facili equivoci.-

Il reato contestato nel caso di specie – quello di interferenze illecite nella vita privata altrui – prevede la consumazione dello stesso "all'interno dell'altrui dimora[2]".-

L'abitacolo di una macchina può essere considerato luogo di privata dimora?

Per orientamento, consolidato, di legittimità[3], la risposta è negativa, a meno che l'auto non sia utilizzata, in maniera difforme ed irrituale, come privata abitazione.-

Nella sentenza in commento, quindi, l'imputato veniva assolto perché il fatto non sussisteva, secondo la Cassazione, per i motivi fin qui detti, senza dimenticare che, tra le altre cose, l'ex marito era anche comproprietario dell'autovettura.-

[3]

CONCLUSIONI

Quindi installare un gps nella macchina di un altro soggetto costituisce reato?

Con riferimento all'illecita interferenza nella vita altrui, sia perché l'autovettura non costituisce dimora privata, sia perchécopiosa giurisprudenza assimila l'utilizzo del gps, seppure nascosto nell'autovettura, ad un semplice pedinamento, in ogni caso consentito dalla legge, la risposta non può che essere negativa, purchè non sfoci in altra condotta penalmente perseguibile.-

E' proprio questo il punto da specificare; la condotta in esame, se valutata da sola non è punibile, ma può essere strumentale rispetto alla consumazione di altri reati (su tutti molestie e stalking) severamente sanzionati dalla legge.-

NOTE

[1] Dopo che il in primo grado, il Tribunale di Taranto aveva condannato l'uomo, cui seguiva l'assoluzione – perché il fatto non sussiste – da parte della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.-

[2] Rientrano nella nozione di privata dimora "esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale". (ex plurimis Cass. 53438/2017).-

[3] Ex plurimis Cass. 28251/2009 e Cass. 4926/2008.-


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